Sentenza del 21/11/2016 n. 6049 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Prezzi di trasferimento - Agente - Commissionario - Riqualificazione - Indice di profitto - Attività di promozione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la riqualificazione, ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento, di un rapporto formalmente qualificato come contratto di agenzia o commissione. L'Amministrazione avrebbe considerato l'attività svolta come vera e propria distribuzione, valorizzando l'attività di marketing e promozione e l'indice di profitto. La tesi è stata esclusa perché il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti e, ai sensi dell'art. 1742 c.c., può comprendere attività di promozione dei prodotti. Un'attività complessa di marketing e promozione non costituisce, di per sé, un'anomalia incompatibile con il contratto di agenzia.
La decisione
La riqualificazione del contratto di agenzia in contratto di distribuzione è stata esclusa. La presenza di attività di marketing e promozione, anche articolate, non è sufficiente a modificare la natura giuridica del rapporto, né l'indice di profitto può essere utilizzato isolatamente per dimostrare che l'agente operi come distributore. Il testo non indica espressamente l'esito processuale formale, ma il principio affermato è favorevole al contribuente o alla parte che contestava la riqualificazione.
Norme richiamate
Articolo 1742 del codice civile
Il contratto di agenzia è l'accordo con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
La promozione dei prodotti rientra nella funzione tipica dell'agente. Il contratto può essere provato anche attraverso comportamenti concludenti e la complessità delle attività promozionali non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in distribuzione.
Disciplina dei prezzi di trasferimento
La qualificazione economica del rapporto deve basarsi sulle funzioni effettivamente svolte, sui rischi assunti e sugli asset impiegati, ma non può fondarsi soltanto sull'indice di profitto o sulla presenza di attività di marketing compatibili con l'agenzia.
Massime di principio
- Nella verifica dei prezzi di trasferimento, la natura di un rapporto deve essere determinata considerando l'insieme delle funzioni, dei rischi e delle responsabilità effettivamente assunti, senza attribuire valore decisivo a un singolo indicatore economico.
- Le attività di marketing, promozione e sviluppo commerciale possono rientrare normalmente in un contratto di agenzia e non dimostrano, da sole, l'esistenza di un rapporto di distribuzione.
- Per riqualificare un agente come distributore occorre provare elementi ulteriori, come l'acquisto e la rivendita in nome proprio, l'assunzione del rischio di inventario o di mercato, la titolarità dei ricavi di vendita e una significativa autonomia commerciale.
- L'assenza di un contratto scritto non esclude l'esistenza di un contratto di agenzia, che può risultare da accordi verbali o da comportamenti concludenti.
- Un'attività promozionale complessa non è automaticamente anomala: deve essere valutata in relazione agli obblighi contrattuali e al modello operativo complessivo dell'impresa.
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