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Sentenza

Sentenza n. 12402/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - Direzione Generale Ippica IV prot. interno n. 0200598 del 7 maggio 2025 e i relativi allegati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente; e in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario;

Giustizia amministrativa202507874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Direttoriale del 7 maggio 2025 di ripartizione delle sovvenzioni 2025 alle società di corse ippiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di ripartizione delle sovvenzioni per il settore ippico, lamentando la violazione degli artt. 1, 3, 9 e 12 della l. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, illogicità manifesta e irragionevolezza. In particolare, ha dedotto che, pur essendo stata classificata come ippodromo “Istituzionale”, con posizionamento di vertice nelle graduatorie del trotto e del galoppo, avrebbe ricevuto una sovvenzione di euro 4.424.878,25, ridotta del 19,81% rispetto al 2024, in misura superiore sia alla contrazione generale delle risorse disponibili sia alle riduzioni applicate ad altri ippodromi classificati in posizione pari o inferiore. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare maggiormente la classificazione e la valenza istituzionale dell’Ippodromo di Roma, individuato come ippodromo della Capitale d’Italia. Nel corso dell’udienza la ricorrente ha dichiarato che, non gestendo più l’impianto, il proprio interesse era ormai limitato all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini della domanda risarcitoria per equivalente.

La decisione

Il TAR ha circoscritto la decisione all’accertamento dell’eventuale illegittimità del decreto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in funzione della domanda risarcitoria, poiché la ricorrente non gestiva più l’ippodromo. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha riconosciuto che le sovvenzioni costituiscono benefici economici discrezionali, destinati a sostenere attività di interesse generale, e che non esiste un diritto soggettivo al mantenimento nel tempo dello stesso livello di finanziamento. L’Amministrazione può modificare i criteri o ridurre il beneficio, purché operi secondo ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione. Nel caso concreto, la determinazione della quota aggiuntiva nella misura del 10% rientrava nell’intervallo previsto dall’autovincolo amministrativo e non risultava manifestamente illogica o discriminatoria. I dati e le comparazioni prospettate dalla ricorrente non dimostravano che l’Amministrazione avesse agito per penalizzarla né individuavano quale sarebbe stato l’importo corretto della sovvenzione; mancava quindi una specifica prova di resistenza. Il giudice ha inoltre ritenuto che, trattandosi di applicazione di un atto amministrativo generale entro i limiti dell’autovincolo, non fosse necessario uno specifico supplemento motivazionale, necessario invece qualora l’Amministrazione si fosse discostata dai criteri prefissati. Non essendo stata accertata l’illegittimità dell’atto, non è stata accolta neppure la domanda risarcitoria. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando non è più possibile accordare la tutela richiesta, di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini della domanda risarcitoria.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa dedotti dalla ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il dovere di motivazione non impone uno specifico supplemento motivazionale quando l’Amministrazione applica un atto generale entro i limiti dei criteri previamente stabiliti; una motivazione ulteriore sarebbe necessaria in caso di discostamento dall’autovincolo.

  • art. 9 l. 241/1990

    Richiamato tra le disposizioni di legge la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente.

  • art. 12 l. 241/1990

    Il principio di trasparenza impone che la selezione dei beneficiari di finanziamenti pubblici sia verificabile e fondata su presupposti oggettivi, senza arbitrii o preferenze indebite.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato quale argomento sistematico a sostegno della possibilità per l’Amministrazione di modificare o eliminare un beneficio economico in presenza di mutamenti della situazione o di una diversa valutazione dell’interesse pubblico.

  • art. 107 TFUE

    La sovvenzione deve lasciare al beneficiario una residua alea economica e non può tradursi nel sostegno integrale di un’attività imprenditoriale individualizzata, in contrasto con le regole sugli aiuti di Stato.

  • art. 3 Costituzione

    Impone che la modifica o riduzione delle sovvenzioni sia coerente con ragionevolezza e non discriminazione.

Massime di principio

  • Le sovvenzioni pubbliche destinate a sostenere attività economiche di interesse generale non attribuiscono al beneficiario un diritto soggettivo al mantenimento indefinito del medesimo importo o livello di finanziamento, né al mantenimento delle medesime modalità di riparto.
  • L’Amministrazione può modificare i criteri di concessione o ridurre anche significativamente le sovvenzioni in ragione della contrazione delle risorse o di una diversa valutazione dell’interesse pubblico, purché la scelta rispetti ragionevolezza, trasparenza e divieto di discriminazione.
  • Quando l’Amministrazione determina il beneficio applicando un atto generale e rispettando l’intervallo e i criteri del proprio autovincolo, non è necessario uno specifico supplemento motivazionale riferito al singolo beneficiario; una motivazione rafforzata è necessaria se l’Amministrazione si discosta dai criteri previamente stabiliti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla quantificazione discrezionale di una sovvenzione non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza della dimostrazione di una manifesta illogicità, arbitrarietà, discriminazione o contraddittorietà, nonché dell’indicazione dell’importo concretamente spettante secondo il ricorrente.
  • Ai fini della domanda risarcitoria, il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto può consentire il solo accertamento della sua eventuale illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; in mancanza di illegittimità dell’atto, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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