Sentenza n. 606/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento - previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti presupposti e consequenziali, deducendo che il quesito n. 4 fosse erroneo, poiché la risposta indicata dalla commissione come corretta sarebbe stata errata e quella prescelta dal candidato corretta. Con riferimento al quesito n. 6 ha sostenuto, in via principale, l'erroneità della risposta individuata dalla commissione e, in subordine, l'ambiguità del quesito e la parimenti correttezza della risposta fornita dal candidato. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati. Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti e ha depositato il verbale del 16 marzo 2026, con cui la commissione ha attribuito a tutti i candidati 2 punti per ciascuno dei quesiti nn. 4 e 6, indipendentemente dalla risposta fornita, rideterminando la graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame della commissione e la conseguente rideterminazione della graduatoria avessero integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente. La nuova attribuzione dei punteggi ha infatti consentito al candidato di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dal bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha escluso che ricorresse una mera sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse azionato era stato pienamente soddisfatto attraverso l'ammissione all'orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La regolazione parzialmente compensativa è stata giustificata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame dell'ASL, dalla natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede cautelare dopo due sole udienze camerali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica.
art. 12 d.P.R. 220/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dal ricorrente in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti idonei a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sull'illegittimità degli atti impugnati.
- Quando il riesame della commissione concorsuale comporta la rettifica del punteggio e consente al candidato di raggiungere la soglia prevista dal bando per l'ammissione alla fase successiva, l'interesse all'annullamento dell'esclusione risulta integralmente soddisfatto.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione dell'interesse azionato, mentre la seconda deriva dalla perdita dell'utilità concreta della decisione senza necessariamente ottenere il bene della vita richiesto.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'esito presumibile delle questioni non esaminate e delle circostanze concrete del giudizio, inclusi il comportamento collaborativo dell'amministrazione, la serialità del contenzioso e la durata e articolazione del processo.
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