Sentenza del 08/06/2017 n. 3318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Carenza di motivazione della sentenza - Poteri del Collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d’appello, anche qualora rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, non può rimettere la causa al primo giudice. Deve invece decidere direttamente la controversia nel merito, poiché la carenza di motivazione non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992. La decisione è conforme a Cass. n. 28838/2008.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i poteri del giudice tributario d’appello in presenza di una sentenza di primo grado carente di motivazione. In particolare, si poneva il problema se tale vizio consentisse di rimettere la causa al giudice di primo grado oppure imponesse al giudice d’appello di esaminare e decidere direttamente il merito della controversia.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992
Le ipotesi che consentono al giudice d’appello di rimettere la causa al giudice di primo grado sono tassative. La carenza di motivazione della sentenza di primo grado non costituisce, di per sé, una causa di rimessione; il giudice d’appello deve quindi decidere il merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo grado è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere disposta per qualsiasi vizio della sentenza.
- La carenza o insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado deve essere normalmente affrontata dal giudice d’appello attraverso una decisione diretta sul merito.
- Quando propone appello, la parte deve considerare che il giudizio di secondo grado può comportare l’esame completo della controversia, senza automatica restituzione degli atti al primo giudice.
- La violazione delle regole sulla motivazione non determina automaticamente la regressione del processo: occorre verificare se ricorra una delle specifiche ipotesi di rimessione previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992.
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