Ordinanza n. 317/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17.04.2023 del II Reparto IV Divisione della Direzione Generale per il personale militare avente ad oggetto la rideterminazione dell'anzianità relativa dei Guardiamarina (ora Sottotenenti di Vascello) e dei Sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale, in servizio permanente effettivo, aventi anzianità di grado assoluto 25 settembre 2017, notificato al ricorrente in data 26.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rideterminazione dell'anzianità relativa di ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa relativo alla rideterminazione dell'anzianità relativa degli ufficiali aventi anzianità di grado assoluto al 25 settembre 2017, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per la decisione, ha disposto il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre ordinato alla segreteria di comunicare il provvedimento e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per ordinare all'amministrazione il deposito di atti, documenti e chiarimenti utili alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Indicato quale fondamento del potere di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei dati personali della parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →