Cassazione Civile, Ordinanza n. 08579/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato dello spettacolo volta a ottenere la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall'INPS, gestione ex ENPALS, con riferimento alla determinazione della cd. quota B del trattamento. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la decadenza triennale per i ratei maturati nei tre anni anteriori alla domanda giudiziale e, nel merito, aveva escluso che per la quota B dovesse continuare ad applicarsi il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, rivalutato, sostenendo che il rinvio normativo imponesse invece di fare riferimento al massimale generale tempo per tempo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il calcolo della quota B dei lavoratori dello spettacolo resti soggetto al limite specificamente previsto per tale gestione, e non al diverso massimale generale dell'AGO. Il controricorrente ha resistito anche prospettando una questione di legittimità costituzionale della disciplina interpretata dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha aderito all'orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha escluso che tale limite sia stato abrogato dai successivi interventi legislativi o che sia incompatibile con l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla non necessaria corrispondenza matematica tra contribuzione e prestazioni e sulla compatibilità del tetto con il sistema previdenziale di favore dei lavoratori dello spettacolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'applicazione della decadenza triennale anche alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; nella decisione di legittimità la questione resta sullo sfondo e non è oggetto della ratio decisoria
art. 38 d.l. n. 98/2011
indicato come intervento che avrebbe modificato il regime della decadenza per le controversie in materia pensionistica
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
fissa il limite di retribuzione giornaliera pensionabile per la quota B dei lavoratori dello spettacolo; la Corte afferma che tale limite non è stato abrogato ed è ancora applicabile
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
modifica l'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 ma non elimina il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
deve essere interpretato in coordinamento con l'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971; non introduce un massimale diverso e incompatibile con il limite specifico del Fondo spettacolo
art. 2, comma 22, lett. a, L. n. 335/1995
il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una corrispondenza rigorosamente matematica tra contributi versati e pensione erogata
art. 38 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della tutela previdenziale; il sistema è legittimo purché sia assicurata una certa proporzionalità e non siano frustrate le finalità di tutela
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 312
richiamato dal ricorrente come coefficiente divisore del massimale generale nell'argomentazione sul calcolo della quota B
Massime di principio
- Nel calcolo della quota pensionistica dei lavoratori dello spettacolo, il limite specifico di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina di settore permane applicabile se non risulta espressamente abrogato o incompatibile con le norme successive.
- L'interpretazione sistematica delle norme previdenziali deve tener conto del coordinamento tra disciplina speciale del Fondo e disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria, senza desumere l'abrogazione implicita di un tetto retributivo solo da una diversa formulazione del criterio di calcolo.
- Il principio di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una corrispondenza matematica o integrale tra contribuzione e prestazione, essendo compatibile con meccanismi selettivi o limiti retributivi se inseriti in un sistema previdenziale complessivamente coerente e di favore.
- La questione di legittimità costituzionale di un tetto retributivo ai fini pensionistici è manifestamente infondata quando il limite non compromette la finalità protettiva dell'art. 38 Cost. e si colloca in un assetto previdenziale complessivamente più favorevole rispetto al regime ordinario.
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