Cassazione Penale, Sentenza n. 40742/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia deducendo la nullità della qualificazione giuridica dei fatti: sostiene di essere stato un mero trasportatore senza consapevolezza della "quantità ingente" di cocaina trasportata, e perciò contesta l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità (chiede annullamento della sentenza in relazione a tale qualificazione)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa alla qualificazione giuridica e all'aggravante per ingente quantità non era stata sollevata in sede d'appello. In appello il motivo era limitato alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante; pertanto la nuova doglianza è inammissibile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. (In precedenza la Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità per il reato collegato alla detenzione e al trasporto di 5.561 grammi di cocaina, riducendo la pena a 4 anni e 4 mesi e 20.000 euro di multa rispetto alla precedente condanna in primo grado)
Norme richiamate
art. 609 cod. proc. pen., comma 1
art. 609 cod. proc. pen., comma 1
delimita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso proposti: la Cassazione non può esaminare questioni non dedotte nei motivi di appello
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
stabilisce la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, rafforzando il divieto di sollevare nuovi profili in sede di legittimità
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
esige l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nei motivi di appello, principio applicato per delimitare l'oggetto del giudizio di Cassazione
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
prevede analoghi obblighi formali per il ricorso per cassazione, con conseguente necessità di specificità nelle doglianze
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinando le conseguenze dell'inammissibilità, è stato applicato per affermare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 73 co. 1 e art. 80 co. 2, d.P.R. 309/90
art. 73 co. 1 e art. 80 co. 2 d.P.R. 309/90
norme sostanziali richiamate per la fattispecie di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e per l'aggravante relativa all'ingente quantità
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state previamente e specificamente dedotte in appello: la strategia difensiva deve quindi includere tutti i profili che si intendono poi contestare in sede di legittimità
- L'articolazione dei motivi d'appello deve rispettare i requisiti di specificità (art. 581 e 591 c.p.p.); doglianze generiche o tardive rischiano l'inammissibilità in Cassazione
- Se si intende contestare la qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione di un'aggravante (es. "ingente quantità"), questa questione va prospettata espressamente in appello; altrimenti non sarà esaminabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, salvo colpa nella determinazione, anche la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso
- Eccezioni al divieto di dedurre nuovi motivi in Cassazione sono limitate e richiedono circostanze particolari (per esempio, nullità insanabile o questioni di ordine pubblico rilevabili d'ufficio), ma non possono essere assunte come regola difensiva
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