Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (fatto del 21/12/2018). Il ricorrente deduce: I) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante prevista per l'incidente, sostenendo che la sua condotta non avrebbe interrotto lo svolgimento della circolazione stradale; II) violazione di legge per mancata valutazione favorevole delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante, con conseguente richiesta di non revoca della patente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti, riscontrando la fuoriuscita di strada del veicolo e il nesso tra tale evento e lo stato di ebbrezza del conducente. È richiamata la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, l'"incidente stradale" comprende qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa arrecare pericolo alla collettività, anche in assenza di coinvolgimento di terzi o altri veicoli, e che è sufficiente il nesso di strumentalità/occasionalità tra stato di ebbrezza e evento. Il motivo relativo alle attenuanti è stato dichiarato inammissibile per carenza di deduzioni specifiche; inoltre la Corte ha precisato che, quando sussiste l'ipotesi aggravata con incidente, la revoca della patente è obbligatoria anche se le attenuanti generiche risultassero equivalenti o prevalenti dopo il bilanciamento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2, lett. c) e 2-bis
L'aggravante per guida in stato di ebbrezza con incidente ricomprende qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa arrecare pericolo alla collettività; non è necessario il coinvolgimento di terzi o altri veicoli, ed è sufficiente il nesso di strumentalità/occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'evento
art. 62-bis Codice Penale
Le circostanze attenuanti generiche possono essere bilanciate rispetto all'aggravante, ma tale bilanciamento non evita la revoca obbligatoria della patente quando sussiste l'ipotesi aggravata con incidente che determina i profili di particolare allarme sociale
disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Norma procedurale richiamata in relazione ai termini di esposizione e sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione; è stata menzionata in quanto il ricorso doveva articolare specificamente le censure
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non è necessario che l'incidente coinvolga altri veicoli o persone: basta un evento inatteso che interrompa la circolazione e crei pericolo per la collettività.
- È sufficiente comprovare un nesso di strumentalità/occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'evento dannoso; non è richiesta una prova di causalità più ampia oltre tale nesso funzionale.
- La revoca della patente è obbligatoria quando è accertata l'ipotesi aggravata con incidente, anche se il giudice riconosce l'equivalenza o la prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ben articolate: motivi generici o privi di deduzioni particolari possono essere dichiarati inammissibili.
- La documentazione e la motivazione del giudice di merito sulla dinamica (es. fuoriuscita di strada) sono determinanti: la Cassazione verifica la logicità e congruità della motivazione, non rifà la valutazione probatoria di merito.
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