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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Reggio Calabria del 9 aprile 2026, notificato il 30 aprile 2026, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso a tempo determinato o ad altro titolo. Nella fase cautelare il giudice ha valutato, in senso contrario alla sussistenza del fumus boni iuris, la condanna del ricorrente per maltrattamenti in famiglia, ritenuta non temporalmente risalente e rilevante, anche per il suo sostrato fattuale, quale indice di disvalore nei confronti della moglie e dei figli e di complessiva non compliance sociale. Sono stati inoltre considerati il complesso degli ulteriori precedenti, nonostante alcuni proscioglimenti, poiché in due casi il proscioglimento sarebbe conseguito alla prescrizione; tali vicende, non essendo stati contestati i relativi dati fattuali, sono state ritenute potenzialmente indicative di un’inadeguata integrazione sociale e rispetto delle leggi della Repubblica. Infine, è stata considerata la situazione reddituale, sebbene qualificata dall’amministrazione come elemento ad colorandum, poiché nel triennio 2022-2024, almeno negli anni 2022 e 2024, risultavano redditi apparentemente inferiori alla soglia normativa.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris. Ha considerato plausibile che la condanna per maltrattamenti in famiglia, valutata per la sua attualità e per il contenuto fattuale della sentenza penale, potesse giustificare il diniego; ha ritenuto inoltre non irrilevante il coacervo degli ulteriori precedenti, anche quando i procedimenti si erano conclusi con proscioglimento per prescrizione, purché i dati fattuali delle vicende non fossero confutati. Ha infine valorizzato la possibile insufficienza reddituale in alcuni anni. Non ravvisando quindi i presupposti per la sospensione dell’atto, ha rigettato l’istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica sommaria del fumus boni iuris.

  • legge n. 199 del 2010

    Richiamata in relazione alla detenzione domiciliare cui il ricorrente risultava sottoposto fino al novembre 2026.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa all’impugnazione del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la condanna per maltrattamenti in famiglia può essere valutata, anche attraverso il suo sostrato fattuale e indipendentemente dalla sua eventuale portata vincolante, quale elemento attuale indicativo di pericolosità o di inadeguata integrazione sociale, quando non sia temporalmente risalente.
  • Ai fini della valutazione amministrativa della posizione dello straniero, il complesso dei precedenti e delle vicende giudiziarie può assumere rilievo come indice di inadeguata integrazione sociale anche quando alcuni procedimenti si siano conclusi con proscioglimento per prescrizione, ove i dati fattuali sottostanti non siano contestati.
  • In sede cautelare, la presenza di redditi inferiori alla soglia normativamente prevista in alcuni anni del periodo considerato può concorrere, seppure come elemento non decisivo o meramente corroborativo, alla valutazione della plausibilità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, nei limiti della cognizione sommaria, gli elementi posti a fondamento del diniego rendano plausibile la legittimità dell’azione amministrativa e risulti quindi prima facie carente il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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