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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di revisione dei prezzi presentata per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel periodo di proroga tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa mandataria del RTI affidatario del servizio, il cui contratto era scaduto il 31 agosto 2023 ed era stato prorogato tecnicamente dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025, ha presentato istanze di revisione dei prezzi, da ultimo il 18 settembre 2025, quantificando la pretesa in euro 414.018,70. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990, sostenendo l'esistenza dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. In secondo luogo, ha invocato l'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, sostenendo l'obbligo dell'amministrazione di riconoscere la revisione dei prezzi. I Comuni intimati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all'obbligo di provvedere. Ha ritenuto illegittimo il silenzio dell'ARO perché l'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 imponeva l'inserimento di una clausola di revisione periodica nei contratti a esecuzione periodica o continuativa e l'art. 23 del Capitolato prevedeva l'adeguamento del prezzo, da determinare sulla base di un'istruttoria del RUP e, in mancanza dei dati ISTAT indicati, dell'indice FOI. Da tali disposizioni deriva l'obbligo dell'amministrazione di avviare e concludere il procedimento di revisione a fronte dell'istanza dell'affidataria. Il giudice non ha invece accertato la fondatezza sostanziale della pretesa, né ha riconosciuto gli importi richiesti, ritenendo necessaria la previa istruttoria del RUP. Ha ordinato all'ARO, per il tramite del Comune capofila, di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, lasciando impregiudicata ogni valutazione sull'an e sul quantum della revisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, da attivare su istanza di parte, con ulteriori trenta giorni per provvedere. L'ARO è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    sentenza ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio e consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    impone alla p.a. di provvedere con un provvedimento espresso

    È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento relativo all'istanza di revisione dei prezzi.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La disposizione imponeva la previsione contrattuale della revisione periodica dei prezzi nei contratti di servizi a esecuzione periodica o continuativa.

  • art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto

    Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto dell’appalto sarà assoggettato all’adeguamento periodico del prezzo ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006

    La clausola contrattuale imponeva l'avvio del procedimento di revisione e prevedeva che la revisione fosse determinata mediante istruttoria del RUP, con ricorso all'indice FOI in caso di mancata pubblicazione dei dati ISTAT pertinenti.

  • art. 7, comma 4, lett. c), e comma 5, d.lgs. 163/2006

    Sono richiamati dal capitolato quali riferimenti per i dati da utilizzare nell'istruttoria di revisione dei prezzi.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione al termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza del commissario ad acta ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Quando una disciplina normativa e la lex specialis prevedono la revisione periodica dei prezzi per un contratto di servizi a esecuzione continuativa, l'amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere con un provvedimento espresso il relativo procedimento a fronte dell'istanza dell'affidatario, anche se il contratto è eseguito in regime di proroga tecnica.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla revisione dei prezzi non comporta necessariamente l'accertamento della fondatezza della pretesa economica né il riconoscimento del quantum richiesto, quando manchi la previa istruttoria tecnica prevista dalla disciplina contrattuale.
  • La quantificazione della revisione dei prezzi deve essere preceduta dall'istruttoria del RUP secondo i criteri stabiliti dalla normativa applicabile e dal capitolato; pertanto, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella determinazione dell'importo in assenza di tale istruttoria.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per concludere il procedimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGestione dei rifiuti urbaniTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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