Circolare ADM n. 26/2021
Commercio elettronico – Pacchetto IVA – Vendite a distanza – Importazione di spedizioni di valore trascurabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità, applicabili dal 1° luglio 2021, in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile, alla luce del pacchetto IVA digitale UE e del d.lgs. 83/2021. Vengono chiariti i rapporti tra dichiarazione doganale, regime IOSS, regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione e riscossione standard, con particolare attenzione all’uso del tracciato H7, alle esclusioni, ai codici procedurali e alle regole sul valore intrinseco. La circolare disciplina inoltre i casi di spedizioni postali, il trattamento delle merci soggette ad accisa, la conversione valutaria, nonché l’invalidamento e la rettifica delle dichiarazioni.
Commercio elettronico: pacchetto IVA, vendite a distanza e importazione di spedizioni di valore trascurabile
Commercio elettronico - pacchetto IVA - vendite a distanza - importazione di spedizioni di valore trascurabile
La circolare fornisce chiarimenti operativi sulle novità IVA e doganali applicabili dal 1° luglio 2021 alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi. L’intervento si inserisce nel quadro del pacchetto IVA digitale dell’Unione europea e del recepimento interno effettuato con il d.lgs. 83/2021, con particolare riguardo all’uso della dichiarazione doganale semplificata H7, al regime IOSS e al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.
Quadro normativo di riferimento
A livello unionale, la circolare richiama la direttiva (UE) 2017/2455, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 e il regolamento (UE) 2017/2454, nonché la direttiva (UE) 2019/1995 e i regolamenti di esecuzione collegati. Per l’ambito doganale, vengono menzionati il regolamento delegato (UE) 2019/1143, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1394 e il regolamento delegato (UE) 2020/877, che hanno aggiornato la disciplina dichiarativa e lo scambio informatico dei dati IVA e doganali.
Sul piano interno, il d.lgs. 83/2021 ha modificato il DPR 633/1972 e il d.l. 331/1993, introducendo:
- l’art. 70.1 DPR 633/1972, relativo al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione;
- l’art. 74-sexies.1 DPR 633/1972, relativo al regime speciale IOSS per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
La circolare ricorda anche l’abrogazione della disciplina nazionale sulla soglia di 22 euro, conseguente al recepimento delle norme unionale che hanno soppresso l’esenzione IVA per le spedizioni di valore trascurabile.
Ambito applicativo e definizioni rilevanti
La circolare distingue il commercio elettronico diretto, relativo a beni immateriali o digitalizzati, dal commercio elettronico indiretto, che si sostanzia nelle c.d. vendite a distanza di beni materiali. L’attenzione è rivolta alle spedizioni importate da Paesi o territori terzi verso acquirenti stabiliti nell’Unione europea.
Sono richiamate le principali definizioni operative:
- spedizione di valore trascurabile: spedizione il cui valore intrinseco non supera 150 euro, con esclusione di alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco;
- valore intrinseco: per merci commerciali, prezzo di vendita per l’esportazione verso l’UE al netto di trasporto e assicurazione se separati; per merci non commerciali, prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita per l’esportazione;
- spedizioni postali: merci contenute in pacchi o plichi trasportati sotto la responsabilità di un operatore postale;
- spedizioni per espresso: singolo articolo trasportato da un corriere espresso;
- interfaccia elettronica: sito web, marketplace, portale, API o soggetto passivo che la gestisce;
- fornitore presunto e fornitore indiretto/sottostante: figure IVA rilevanti nei casi di intermediazione tramite interfaccia elettronica.
Dichiarazione doganale H7 e condizioni di utilizzo
L’art. 143-bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato, consente l’uso di un set di dati ridotto per l’immissione in libera pratica di spedizioni ammesse alla franchigia da dazio. La circolare precisa che, dal 1° luglio 2021, la dichiarazione H7 può essere usata per:
- spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- merci prive di carattere commerciale inviate da un privato a un altro privato;
- casi in cui non vi siano diritti diversi dall’IVA da accertare;
- casi in cui non vi siano divieti o restrizioni.
L’utilizzo del tracciato H7 è facoltativo per il dichiarante e può essere sostituito da una dichiarazione completa H1, oppure H6 per gli operatori postali quando ne ricorrano i presupposti.
La circolare specifica inoltre che nella H7 può essere indicato solo il regime 40 00, e che non è possibile usare il tracciato se la merce è stata vincolata, prima dell’immissione in libera pratica, a un regime doganale diverso dal transito, in particolare al deposito doganale. È invece consentito l’uso della H7 per merci in transito esterno, con l’indicazione del riferimento alla dichiarazione di temporanea custodia nei campi previsti.
Sono esclusi dall’uso della H7 anche i regimi 42 e 63, nei quali l’immissione in consumo avviene in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica con esenzione IVA per consegna in altro Stato membro.
Regime IOSS
Il regime IOSS è riservato alle vendite a distanza di beni importati di modico valore ed è facoltativo per il soggetto che effettua la vendita. La circolare evidenzia che:
- può essere utilizzato da fornitori stabiliti nell’UE e da fornitori non stabiliti nell’UE;
- può essere utilizzato anche da fornitori presunti che gestiscono interfacce elettroniche;
- richiede previa registrazione presso l’autorità fiscale competente, in Italia l’Agenzia delle Entrate;
- comporta l’indicazione del numero di identificazione IOSS nella dichiarazione doganale.
L’IVA è riscossa dal venditore al momento della transazione e versata allo Stato membro di identificazione, evitando la doppia imposizione all’importazione. Se il numero IOSS risulta valido e il valore intrinseco non supera 150 euro, l’IVA non è dovuta in dogana. In H7 vanno indicati i codici C07 e F48 e il numero IOSS nel data element previsto; il sistema AIDA effettua controlli automatici sulla validità del numero e sul valore della spedizione.
La circolare chiarisce anche che il regime IOSS non è utilizzabile per merci soggette ad accisa.
Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
L’art. 70.1 DPR 633/1972 introduce un regime alternativo all’IOSS e alla riscossione standard, pensato soprattutto per operatori postali, corrieri espresso e altri rappresentanti doganali. In questo schema:
- l’acquirente paga l’IVA al dichiarante o rappresentante che presenta la merce in dogana;
- il dichiarante versa mensilmente all’erario solo l’IVA effettivamente incassata;
- nella H7 va indicato il codice C07 e il codice F49.
L’obbligazione doganale sorge con l’accettazione della dichiarazione, mentre l’addebito dell’IVA sul conto di debito avviene allo svincolo, che coincide con la consegna della merce. In caso di mancata consegna, la merce deve essere riesportata e il dichiarante deve conservare prova della mancata consegna per ottenere l’invalidamento della dichiarazione.
La circolare precisa che il regime speciale assoggetta i beni all’aliquota IVA ordinaria; se però per quel bene è normalmente prevista un’aliquota ridotta, l’acquirente può rifiutare l’aliquota ordinaria e il dichiarante deve allora abbandonare il regime speciale e usare il meccanismo standard con tracciato completo.
Pagamento differito, dichiarazione mensile e adempimenti operativi
Per l’uso del regime speciale non è richiesta un’autorizzazione specifica al regime, ma il soggetto deve essere autorizzato alla dilazione del pagamento ai sensi degli artt. 110 e 111 CDU, con garanzia globale e cauzione.
Il pagamento dell’IVA è effettuato mensilmente entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione o per gruppi di H7 anche prima della presentazione della dichiarazione mensile.
Il sistema ADM mette a disposizione, tramite il servizio "Situazione Contabile", una dichiarazione mensile precompilata basata sulle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento. La dichiarazione deve essere validata entro il giorno 16 del mese successivo; una volta validata, si considera presentata a tutti gli effetti.
Riscossione standard dell’IVA e spedizioni postali
Se non si utilizzano o non sono applicabili i regimi semplificati, l’IVA all’importazione è riscossa con la procedura standard. In tale ipotesi:
- l’IVA è riscossa all’atto dell’importazione;
- non è prevista dichiarazione mensile;
- con H7 si applica comunque l’aliquota ordinaria;
- per applicare le aliquote specifiche del DPR 633/1972 occorre il tracciato standard H1.
Per le spedizioni postali, la circolare distingue tre ipotesi dichiarative:
- H1, sempre ammessa in via ordinaria;
- H6, per spedizioni non soggette ad accisa, non vietate o ristrette e di valore non superiore a 1000 euro;
- H7, per spedizioni di valore fino a 150 euro.
Per merci di valore superiore a 1000 euro, prodotti soggetti ad accisa o merci con divieti e restrizioni, è obbligatoria la dichiarazione H1.
Valore, cambio e criticità applicative
La circolare dedica ampio spazio al trattamento del cambio. Ai fini dell’individuazione del valore intrinseco, se il fornitore ha già convertito l’importo in euro in fattura, si applicano le regole specifiche previste dal DPR 633/1972 per IOSS e regime speciale; se invece la fattura è espressa in valuta estera, la dogana applica il cambio doganale.
È evidenziato che l’eventuale conversione doganale può far superare la soglia di 150 euro, impedendo l’uso della H7 e imponendo il ricorso alla H1. Per evitare difformità tra valore doganale e base imponibile IOSS, è ritenuto opportuno che il prezzo sia esposto in fattura già convertito in euro.
Invalidamento e rettifica della dichiarazione H7
Se, al momento dell’accettazione, il valore eccede 150 euro, la dichiarazione H7 è respinta e va sostituita con H1 o, per gli operatori postali, con H6. Se invece il superamento della soglia emerge dopo lo svincolo, occorre invalidare la dichiarazione, presentare una nuova dichiarazione ordinaria e procedere al ricalcolo dei diritti, con eventuale rimborso o sgravio.
In caso di mancata consegna della merce, la dichiarazione può essere invalidata, anche automaticamente, poiché non è ancora avvenuto l’addebito sul conto di debito. La circolare richiama inoltre la possibilità di modifica della dichiarazione, su istanza di parte o d’ufficio, quando la rettifica non incida sul valore o non determini il superamento della soglia dei 150 euro.
Rinvii finali
Per ulteriori approfondimenti, la circolare rinvia alle linee guida della Commissione europea sulle spedizioni di valore trascurabile e alla nota esplicativa dell’Agenzia delle Entrate sul commercio elettronico IVA.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La circolare si colloca nel quadro del pacchetto IVA digitale UE, composto dalla direttiva (UE) 2017/2455 e dai relativi regolamenti di esecuzione e cooperazione amministrativa, integrato dalla direttiva (UE) 2019/1995 e dai regolamenti attuativi successivi. Sul piano interno, il d.lgs. 83/2021 ha recepito le nuove regole sulle vendite a distanza di beni importati e ha modificato il DPR 633/1972 e il d.l. 331/1993. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2021.
Eliminazione della franchigia IVA e dichiarazione doganale
Viene chiarito che l’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’UE da Paesi o territori terzi, con soppressione della soglia di esenzione IVA precedentemente prevista fino a 22 euro. Ai fini dell’importazione, tutte le spedizioni devono essere dichiarate in dogana; per i beni con valore intrinseco non superiore a 150 euro è utilizzabile il set di dati semplificato H7, salvo esclusioni. Restano esclusi dalla semplificazione i prodotti soggetti ad accisa e le merci con divieti o restrizioni.
Regime IOSS e regime speciale per l’IVA all’importazione
La circolare distingue due modalità semplificate di assolvimento dell’IVA: il regime IOSS, disciplinato dall’art. 74-sexies.1 DPR 633/1972, e il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione, introdotto dall’art. 70.1 DPR 633/1972. Nel primo caso l’IVA è riscossa al momento della vendita e versata dal fornitore allo Stato membro di identificazione; nel secondo l’IVA è pagata al dichiarante/rappresentante doganale e versata mensilmente. In entrambi i casi, se correttamente applicati, l’IVA non è dovuta in dogana al momento dell’importazione.
Tracciato H7, codici procedurali ed esclusioni
Per le spedizioni di valore trascurabile è possibile usare la dichiarazione H7, purché il valore intrinseco non superi 150 euro, non vi siano altri diritti da accertare oltre all’IVA e non sussistano divieti o restrizioni. Nel codice procedura aggiuntiva vanno indicati C07 per le spedizioni di valore trascurabile, F48 per importazioni in IOSS e F49 per il regime speciale IVA all’importazione. La circolare precisa inoltre che l’H7 non è utilizzabile nei regimi 42 e 63 e non può essere impiegato se la merce è stata vincolata a deposito doganale; è invece ammesso in caso di transito esterno secondo le condizioni illustrate.
Spedizioni postali, valore e conversione valutaria
Per le spedizioni postali sono richiamate tre opzioni dichiarative: H1 in via ordinaria, H6 per spedizioni fino a 1000 euro non soggette ad accisa e prive di divieti o restrizioni, e H7 per spedizioni fino a 150 euro. Vengono inoltre chiarite le regole di determinazione del valore intrinseco e del cambio: per IOSS e regime speciale, se il fornitore converte già in euro si applicano i tassi previsti dalle norme specifiche; in caso contrario, in dogana si usa il cambio doganale, con il rischio di superamento della soglia dei 150 euro e conseguente necessità di ricorrere alla dichiarazione ordinaria H1.
Invalidamento, rettifica e dichiarazione mensile
La circolare disciplina i casi di rifiuto, invalidamento e rettifica della H7. Se il valore eccede 150 euro al momento dell’accettazione, la H7 è respinta e occorre presentare H1 o H6; se la soglia viene rilevata dopo lo svincolo, si procede all’invalidamento, al ricalcolo dei diritti e all’eventuale rimborso o sgravio. Per il regime speciale è prevista una dichiarazione mensile precompilata, generata dal sistema ADM tramite il servizio "Situazione Contabile" e da validare entro il giorno 16 del mese successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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