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Ordinanza

Ordinanza n. 14228/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202608342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della misura tutoria di quarto livello consistente nella tutela su auto non protetta, limitata alla Regione Calabria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di tutela)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento della Commissione Centrale Consultiva per l’adozione delle Misure di Sicurezza, notificato dalla Prefettura di Torino, con cui è stata revocata la misura tutoria di quarto livello prevista dall’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012, e attuata ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il diniego di accesso agli atti della Prefettura, comprensivo della richiesta di revoca del dispositivo tutorio e della delibera della Commissione Centrale richiamata nel provvedimento finale. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare è stato rappresentato un grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla revoca della misura di sicurezza. La parte ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione per motivi di salute del difensore.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio depositata dalla parte ricorrente per motivi di salute e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. Nelle more, valutato il prospettato grave e irreparabile pregiudizio conseguente alla revoca della misura di sicurezza, il Collegio ha disposto la sospensione interinale e provvisoria del provvedimento impugnato fino alla nuova camera di consiglio. Qualora la misura fosse già cessata, ne ha disposto il provvisorio ripristino. La decisione non definisce il merito della controversia né stabilisce in via definitiva la fondatezza dei motivi di ricorso. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata riservata alla definizione dell’istanza cautelare; per il provvedimento interinale è stato disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012

    misura di 4° livello “tutela su auto non protetta”

    La misura tutoria revocata era individuata dalla disciplina ministeriale quale misura di sicurezza personale di quarto livello.

  • art. 11 D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012

    La misura di sicurezza personale era attuata ai sensi della disposizione ministeriale richiamata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla tutela dei dati personali, anche relativi alla salute, e alla conseguente oscurazione dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la trattazione della domanda cautelare debba essere rinviata per un impedimento rappresentato dalla parte, il giudice può disporre il rinvio a una successiva camera di consiglio.
  • Nelle more della definizione collegiale dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente e provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato quando sia prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
  • Qualora l’esecuzione dell’atto abbia già prodotto la cessazione della misura oggetto di controversia, la tutela cautelare interinale può consistere nel provvisorio ripristino della situazione precedente, fino alla camera di consiglio fissata per la decisione cautelare.
  • La sospensione interinale disposta in una fase cautelare anticipata non definisce il merito della controversia e mantiene efficacia limitata nel tempo, sino alla successiva trattazione della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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