Cassazione Penale, Sentenza n. 26194/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 336 c.p.p. e 124 c.p., deducendo che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2018, il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.11 c.p.) è divenuto procedibile a querela e che le denunzie depositate dagli amministratori dei condomini non avrebbero contenuto una valida manifestazione della volontà di procedere penalmente nei confronti dell'imputato; censura che secondo il ricorrente non era stata valutata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente valutato la questione della procedibilità a querela e che le denunce depositate il 20/01/2017 (Michele Cemin per il condominio "Pola") e l'01/08/2016 (Marco Tremolada per il condominio "Nuova Fornace") fossero espresse come "denunzia-querela" e contenessero espressioni inequivoche di volontà punitiva (richiesta di essere avvisati, opposizione ad archiviazione, istanza per la "giusta punizione" e richiesta di misure cautelari). Sulla base della giurisprudenza consolidata (principio del "favor querelae" e valore tecnico della dicitura "denunzia-querela"), la Corte ha confermato la validità delle querela/denunzie e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 36/2018
Ha modificato la procedibilità per alcuni reati contro il patrimonio rendendo l'appropriazione indebita aggravata (art. 61 n.11 c.p.) procedibile a querela; la Corte ha applicato tale regime anche ai fatti antecedenti, come dedotto nel ricorso.
art. 336 cod. proc. pen. (querela)
La Corte interpreta che la validità della querela può ricavarsi anche da atti denominati "denunzia-querela" e da espressioni non formali ma inequivoche di volontà punitiva; prevale il principio del "favor querelae".
art. 61 n.11 cod. pen.
Individua l'aggravante che, insieme alle modifiche legislative, incide sulla procedibilità del reato (approssimazione indebita aggravata) rendendolo procedibile a querela.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio cartolare (trattazione scritta).
art. 8, D.L. n. 198/2022
Ulteriore richiamo normativo a supporto della trattazione con contraddittorio cartolare.
art. 124 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura ma non oggetto di sviluppo specifico nella motivazione della Corte di Cassazione; riportato tra le norme evocate dall'impugnante.
Massime di principio
- Quando la legge rende un reato procedibile a querela, la validità della querela non dipende da formule formali rigide: la dizione "denunzia-querela" e frasi come "si faccia giustizia" o richieste esplicite di punizione sono generalmente sufficienti a dimostrare la volontà punitiva della persona offesa.
- In presenza di dubbi sulla sussistenza della querela, il giudice può accedere agli atti e valutare il contenuto sostanziale della denuncia: conta la volontà univoca di perseguire penalmente il responsabile più che la forma adottata.
- Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità (es. D.Lgs. n.36/2018) possono trovare applicazione anche con riguardo a fatti anteriori, salvo questioni specifiche di retroattività espressamente dedotte e motivate.
- Per evitare contestazioni successive, chi presenta la denuncia dovrebbe esprimere chiaramente la volontà di procedere penalmente (es. indicare esplicitamente "querela", chiedere di essere informato su richieste di archiviazione, manifestare opposizione a misure alternative), soprattutto quando la procedibilità del reato dipende dalla querela.
- La Corte di Cassazione verifica se la Corte territoriale ha effettivamente esaminato le questioni dedotte: una censura che ignori la valutazione motivata del giudice di merito è spesso ritenuta manifestamente infondata.
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