Cassazione Penale, Sentenza n. 15173/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva confermato il reclamo ex art.35-bis proposto da Ventura, sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41-bis, avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di consentirgli la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Ministero sosteneva che la materia attiene alle modalita' di esercizio del diritto e rientra nella discrezionalita' amministrativa per esigenze di sicurezza, quindi non sindacabile dalla magistratura di sorveglianza, oltre a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla legittimita' della restrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha qualificato il reclamo in tema di fruizione dei canali televisivi come reclamo generico, attinente alle modalita' di esercizio del diritto e non alla negazione del diritto soggettivo. Ne consegue che la magistratura di sorveglianza ha ecceduto i limiti della propria giurisdizione. L'ordinanza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio; il motivo ulteriore d'impugnazione e' stato assorbito.
Norme richiamate
art. 35-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Consente il reclamo alla magistratura di sorveglianza per lesioni di posizioni giuridiche qualificate come diritti soggettivi; la Corte precisa che non si estende alle mere modalita' di esercizio del diritto.
art. 41-bis, Ordinamento penitenziario
Regime penitenziario differenziato che giustifica limitazioni organizzative e di sicurezza; tali limitazioni rientrano nella discrezionalita' amministrativa salvo che siano manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti l'esercizio del diritto.
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Indica gli strumenti di tutela davanti alla magistratura di sorveglianza; la Corte richiede che ricorra una posizione giuridica attiva e un collegamento tra questa e la condotta amministrativa perche' il reclamo sia ammissibile.
art. 35, comma 1, n. 5), Ordinamento penitenziario
Qualifica il reclamo generico: se la pretesa riguarda soltanto le modalita' di esercizio del diritto e non la negazione di un diritto soggettivo, la tutela giurisdizionale deve essere negata.
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 (organizzazione circuito televisivo)
Atto amministrativo regolamentante i canali disponibili; la Corte lo considera parte della scelta tecnico-organizzativa che rientra nella discrezionalita' dell'Amministrazione salvo vizi di eccesso o irragionevolezza.
Massime di principio
- Il reclamo avanti alla magistratura di sorveglianza e' ammissibile solo quando la pretesa riguardi la lesione di un diritto soggettivo e non quando si contestino mere modalita' tecniche o organizzative del servizio.
- Limitazioni poste in regime 41-bis (es. selezione dei canali TV) rientrano in linea di principio nella discrezionalita' dell'Amministrazione per esigenze di ordine e sicurezza; sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli, arbitrarie o se privano di fatto il detenuto del nucleo del diritto.
- Il giudice di sorveglianza deve preliminarmente qualificare il reclamo: se lo ritiene generico ai sensi dell'art.35 comma 1 n.5, lo deve respingere senza entrare nel merito amministrativo.
- Per ottenere accoglimento, il detenuto deve dimostrare l'esistenza di una posizione giuridica attiva e un pregiudizio attuale e grave derivante direttamente dalla condotta amministrativa.
- Nel sindacare scelte tecnico-organizzative dell'Amministrazione, il corretto parametro e' la ragionevolezza e la proporzionalita'; la censura giudiziaria e' ammissibile solo in presenza di violazioni normative evidenti o di pregiudizio sostanziale al diritto.
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