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Sentenza

Sentenza del 04/05/2021 n. 11590 - Corte di Cassazione

Fallimento - Dichiarazione dei redditi - Periodi d'imposta anteriori al fallimento - Responsabilità - In capo al fallito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento notificato all'ex amministratore per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 della società K. srl, omessa presentazione della dichiarazione IVA e mancata tenuta dei libri contabili. Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di fallimento (luglio 2010) aveva fatto cessare le sue funzioni e quindi non poteva essere ritenuto responsabile, posto che il termine per la presentazione della dichiarazione scadeva successivamente (settembre 2010). Inoltre richiamava una sentenza penale di assoluzione per fatti analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la responsabilità fiscale dell'ex amministratore per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2009. La CTR aveva già annullato le parti dell'accertamento relative all'omessa dichiarazione IVA e alla mancata tenuta delle scritture contabili, ma aveva confermato l'addebito relativo alla dichiarazione dei redditi 2009. La Corte ha ritenuto infondato il motivo secondo cui l'obbligo si sarebbe estinto con la dichiarazione di fallimento: per i periodi d'imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento l'obbligo di presentare la dichiarazione grava sul fallito (ossia sulla società e, per responsabilità personale, sugli organi sociali come l'amministratore), mentre il curatore è tenuto a presentare le dichiarazioni relative al periodo di imposta che include la data di fallimento (e le successive). La sentenza penale di assoluzione non produce automatica efficacia di cosa giudicata nel giudizio tributario.

Norme richiamate

  • DPR n. 322/1998, art. 5

    Stabilisce che il curatore presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la dichiarazione di fallimento; la Corte ne ricava che per i periodi d'imposta anteriori al fallimento l'obbligo resta in capo al fallito (e dunque ai suoi amministratori).

  • DPR n. 600/1973, artt. 1, 4, 5

    Norme richiamate in tema di obblighi dichiarativi e responsabilità in capo al soggetto passivo; la Corte valuta la corretta applicazione delle norme dichiarative al caso del fallimento.

  • D.lgs. n. 471/1997, art. 1 co. 1

    Rilevante in relazione alle sanzioni per omessa dichiarazione; citato nella censura ma la Corte nega la violazione prospettata dal ricorrente.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 7 co. 4

    Richiamato nei principi sul processo tributario: distingue il diverso regime probatorio tra processo penale e tributario e giustifica la non automatica efficacia di cosa giudicata della sentenza penale nel giudizio tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), art. 370 co.1

    Richiamati in relazione ai limiti e alla portata del sindacato sulla motivazione in Cassazione e alla partecipazione dell'Agenzia all'udienza; la Corte ricorda l'interpretazione restrittiva del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi si valuta in base al periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce e non in base alla scadenza formale del termine di presentazione: se il periodo è anteriore alla dichiarazione di fallimento, la responsabilità rimane in capo al fallito (e quindi agli organi di amministrazione), anche se il termine di presentazione cade dopo la data del fallimento.
  • Il curatore fallimentare è tenuto a presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta che include la data di dichiarazione di fallimento e per i periodi successivi; non assume automaticamente l'obbligo per periodi d'imposta completamente anteriori al fallimento.
  • La dichiarazione di fallimento non estingue automaticamente la responsabilità degli organi sociali per gli adempimenti relativi a periodi precedenti; gli organi societari possono rimanere titolari dei poteri rappresentativi e quindi responsabili degli obblighi tributari relativi a quegli esercizi.
  • Una sentenza penale di assoluzione non produce di per sé efficacia automatica di cosa giudicata nel processo tributario: il giudice tributario può ritenere la responsabilità fiscale sulla base di indizi e presunzioni che, pur insufficienti per la condanna penale, possono essere adeguati nel giudizio tributario fino a prova contraria.
  • In presenza di un avviso di accertamento a carico di un ex amministratore per omissioni relative a periodi anteriori al fallimento, è essenziale dimostrare che l'obbligo di dichiarazione fosse effettivamente imputabile al curatore o riguardasse periodi successivi al fallimento; altrimenti la responsabilità personale può essere confermata.
  • Prassi consigliata: verificare immediatamente la competenza temporale dell'obbligo dichiarativo (periodo d'imposta), raccogliere e conservare documentazione contabile che attesti le attività svolte fino alla data di fallimento, comunicare con il curatore e valutare tempestivamente l'eventuale presentazione integrativa o il ricorso notificato.

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