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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/471

Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose

Normativa europea32026R0471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo ampio sulla disciplina UE del vino per rispondere al calo strutturale dei consumi, alle difficoltà di mercato e agli effetti dei cambiamenti climatici. Rivede il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, introduce maggiore flessibilità per reimpianti, vendemmia verde, estirpazione e misure di crisi, e amplia il sostegno settoriale nella PAC. Aggiorna inoltre le regole di produzione, denominazione ed etichettatura dei vini dealcolizzati e dei vini aromatizzati, e abroga/attenua un obbligo di etichettatura per le bevande spiritose con indicazione geografica.

Modifica le regole UE sul settore vitivinicolo, sui vini aromatizzati e su alcune norme di etichettatura delle bevande spiritose, rafforzando la gestione del potenziale produttivo e adeguando le discipline su dealcolizzazione, autorizzazioni all’impianto e misure di sostegno settoriale.

Ambito di applicazione

Si applica ai produttori e operatori del settore vitivinicolo e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nell’Unione, nonché, per un profilo specifico, alle bevande spiritose con indicazione geografica disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143. Incide in particolare su autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti, vendemmia verde, estirpazione, norme di commercializzazione, sostegno nell’ambito della PAC e requisiti di etichettatura/presentazione dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e dei vini aromatizzati. Prevede alcune esclusioni e deroghe: esenzione dal sistema di autorizzazioni per gli Stati membri con superficie vitata non superiore a 10 000 ha in almeno tre delle cinque campagne precedenti, regime transitorio per prodotti già etichettati, e specifiche eccezioni per esportazione e per zone con difficoltà eccezionali di coltivazione o con ruolo ambientale/paesaggistico/socioeconomico dei vigneti.

Regolamento (UE) 2026/471: modifiche al regime vitivinicolo, ai vini aromatizzati e all’etichettatura delle bevande spiritose

Il regolamento interviene su quattro atti UE strettamente collegati: il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) n. 251/2014, il regolamento (UE) 2021/2115 e il regolamento (UE) 2024/1143. La ratio è adeguare il quadro normativo alla contrazione dei consumi di vino, alle tensioni di mercato, alla necessità di gestire il potenziale produttivo e alle nuove tendenze di consumo verso prodotti a ridotto o nullo contenuto alcolico.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano tre linee di intervento principali: sostegno al settore vitivinicolo in un contesto di eccesso di offerta e maggiore volatilità climatica; aggiornamento delle regole di produzione, designazione ed etichettatura dei vini dealcolizzati, dei prodotti aromatizzati e delle bevande spiritose con indicazione geografica; rafforzamento degli strumenti della PAC per orientare la produzione, la riconversione e la promozione. Il regolamento attribuisce inoltre alla Commissione numerosi poteri delegati per completare il quadro tecnico.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i produttori di uva, mosto e vino, gli operatori del settore vitivinicolo, le organizzazioni interprofessionali, le organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori DOP/IGP. Incidono anche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati e, per un profilo specifico, sulle bevande spiritose con indicazione geografica disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143. Sono previste discipline speciali per nuove autorizzazioni di impianto, reimpianto, vendemmia verde, estirpazione, misure di crisi e modalità di etichettatura, oltre a regole transitorie per i prodotti già immessi sul mercato.

Autorizzazioni per impianti viticoli: proroga, limiti regionali e flessibilità

Il sistema di autorizzazioni per nuovi impianti viene confermato e reso più flessibile. La Commissione dovrà riesaminare il funzionamento del sistema nel 2028 e poi ogni dieci anni (art. 61). Gli Stati membri possono limitare il rilascio di autorizzazioni a livello nazionale o regionale quando vi sia un rischio comprovato di eccedenza di offerta o di svalutazione/uso improprio della reputazione di una DOP o IGP (art. 63). Possono inoltre imporre limiti regionali fino allo 0 % in zone specifiche, e chiedere che le autorizzazioni siano utilizzate nella zona interessata.

Per i nuovi impianti, gli Stati membri possono anche fissare condizioni di ammissibilità per evitare rese eccessive nei nuovi vigneti e valorizzare progetti che migliorano la qualità o le indicazioni geografiche (art. 64). Nell’esercitare queste facoltà possono tenere conto di raccomandazioni di organizzazioni professionali riconosciute e di gruppi di produttori, purché precedute da un accordo tra le parti rappresentative della zona interessata (art. 65).

Durata delle autorizzazioni, sanzioni e deroghe

Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi dell’art. 64 sono valide fino all’ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella del rilascio; il mancato utilizzo comporta sanzioni amministrative ex art. 90 bis, par. 4 (art. 62). Tuttavia, per autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025, il titolare può evitare la sanzione comunicando entro il 31 dicembre 2026 di non volersi avvalere dell’autorizzazione.

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali che colpiscano una zona ben definita, lo Stato membro può prorogare la validità dell’autorizzazione fino a 12 mesi, una sola volta; se il titolare rinuncia entro il 31 dicembre della campagna successiva, non si applicano sanzioni. Inoltre, le autorità competenti possono, su richiesta motivata, non applicare le sanzioni per mancato utilizzo. Le autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 66 il 18 marzo 2026 o dopo tale data, nonché quelle valide in tale data, durano fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna successiva e non danno luogo a sanzioni per mancato utilizzo.

Reimpianti ed estirpazione di vigneti abbandonati

Il regolamento chiarisce che chi ha ottenuto un sostegno per l’estirpazione di vigneti ai sensi dell’art. 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’art. 58, par. 1, lett. o), del regolamento (UE) 2021/2115 non ha diritto all’autorizzazione per il reimpianto della superficie interessata. Le autorizzazioni per reimpianto devono essere utilizzate nella stessa azienda, ma gli Stati membri possono limitarne l’uso nelle zone DOP/IGP quando derivino da estirpazioni effettuate fuori zona, sulla base di raccomandazioni di soggetti rappresentativi.

Gli Stati membri possono subordinare il reimpianto a ulteriori condizioni territoriali o qualitative: uso nella stessa zona geografica, uso di sole viti/metodi non idonei ad aumentare in modo significativo la resa, oppure criteri per evitare espansioni produttive in regioni con squilibri strutturali o eccesso di offerta. Sono escluse da tali restrizioni le zone con difficoltà eccezionali di coltivazione dovute a fattori strutturali e morfologici di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273. Inoltre, gli Stati membri possono imporre l’estirpazione di vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari (art. 62, par. 6).

Norma de minimis per gli Stati membri con superficie vitata limitata

Il nuovo art. 67 esenta dal sistema di autorizzazioni gli Stati membri in cui la superficie vitata non ha superato 10 000 ettari in almeno tre delle cinque campagne precedenti, salvo che lo Stato membro decida comunque di applicarlo. Se la soglia viene superata, il sistema si applica dall’inizio della campagna successiva. L’efficacia di questa previsione è tuttavia differita al 19 marzo 2030.

Vendemmia verde, distillazione di crisi ed estirpazione in casi di crisi

Il regolamento introduce la definizione di vendemmia verde come distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora maturi, con resa azzerata, escludendo la semplice mancata raccolta. L’art. 216 viene riscritto per consentire, in casi giustificati di crisi, pagamenti nazionali per distillazione volontaria o obbligatoria, vendemmia verde volontaria ed estirpazione volontaria di vigneti produttivi.

Per distillazione e vendemmia verde, i pagamenti devono coprire il costo dell’operazione, un incentivo adeguato e, se del caso, il costo del prodotto; il totale disponibile per Stato membro in un dato anno non può superare il 25 % delle risorse nazionali di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115. Per l’estirpazione, il pagamento non può superare i costi diretti di esecuzione e una compensazione finanziaria fino al 100 % della perdita di reddito stimata per un anno. Le misure sono soggette a notifica motivata e approvazione della Commissione, che decide senza procedura di comitato.

I beneficiari di pagamenti per estirpazione non possono chiedere autorizzazioni per nuovi impianti per dieci campagne successive e le autorizzazioni già detenute sono revocate. Gli Stati membri possono escludere dall’estirpazione le zone in cui i vigneti hanno un ruolo importante per ragioni ambientali, paesaggistiche o socioeconomiche. Se una misura di crisi è applicata per tre anni consecutivi in una regione e per determinati tipi di vino, lo Stato membro deve sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla fine della seconda campagna successiva all’ultima applicazione della misura.

Norme di commercializzazione e orientamenti sui prezzi

L’art. 167 è modificato per chiarire che gli Stati membri produttori possono adottare norme di commercializzazione per regolare l’offerta, incluse rese massime e gestione delle scorte. In tali norme possono tener conto di decisioni di organizzazioni interprofessionali, gruppi di produttori DOP/IGP e organizzazioni di produttori riconosciute, purché rappresentativi dell’area interessata.

Il nuovo art. 172 ter consente, in deroga all’art. 101 TFUE, l’emissione di orientamenti non vincolanti sui prezzi per la vendita di uve, mosti e vini sfusi destinati a DOP/IGP. Tali orientamenti non devono eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. L’autorità nazionale garante della concorrenza può intervenire caso per caso per modificarli, sospenderli o vietarli, se necessario per preservare la concorrenza o gli obiettivi dell’art. 39 TFUE.

Etichettatura dei vini dealcolizzati e informazione al consumatore

Per i vini sottoposti a dealcolizzazione, l’art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 introduce diciture armonizzate: "zero alcol" se il titolo alcolometrico effettivo non supera lo 0,5 % vol, accompagnato da "0,0 %" se non supera 0,05 % vol; oppure "a tenore alcolico ridotto" se il titolo è superiore allo 0,5 % vol ma almeno del 30 % inferiore al titolo minimo originario della categoria. Deve inoltre figurare la dicitura "ottenuto mediante dealcolizzazione".

Gli obblighi di indicazione delle informazioni obbligatorie su un dato imballaggio si applicano una sola volta. Per i prodotti destinati esclusivamente all’esportazione non si applicano gli obblighi relativi a ingredienti e dichiarazione nutrizionale. Le nuove regole in materia di designazione e di etichettatura dei prodotti a titolo alcolometrico ridotto si applicano dal 19 settembre 2027; i prodotti etichettati prima di tale data possono restare in commercio fino a esaurimento scorte.

Prodotti vitivinicoli aromatizzati e nuove categorie commerciali

Il regolamento (UE) n. 251/2014 viene aggiornato per consentire ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di avere titoli alcolometrici inferiori quando sono ottenuti, in tutto o in parte, da prodotti dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati. Le denominazioni di vendita devono essere completate con i termini previsti dall’art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si introduce un regime di etichettatura elettronica analogo a quello dei vini, con delega alla Commissione per stabilire modalità di identificazione e presentazione.

Vengono inoltre modificate le specifiche tecniche di Glühwein, Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas e Pelin, ammettendo l’uso di vino rosato secondo regole puntuali e, per Glühwein, anche l’uso di vino di frutta in certe condizioni. Per Glühwein e Pelin si vieta l’uso del termine "rosato" quando il prodotto deriva dalla combinazione di vino rosso e bianco o di tali vini con vino rosato. Le denominazioni in corsivo dell’allegato II non sono tradotte, mentre le altre indicazioni obbligatorie restano soggette alle lingue ufficiali dell’Unione.

Sostegno della PAC: investimenti, consulenza, promozione, fitopatie ed estirpazione permanente

L’art. 58 del regolamento (UE) 2021/2115 viene esteso e precisato. La ristrutturazione e riconversione dei vigneti comprende anche il sovrainnesto, il miglioramento della qualità o della sostenibilità ambientale, l’adattamento climatico, l’aumento della resilienza e la diversità genetica. Gli investimenti finanziabili comprendono strutture e strumenti di commercializzazione, inclusa la commercializzazione tramite turismo enologico. I servizi di consulenza includono ora anche vendite dirette, sostenibilità ambientale e diversificazione rispetto alla produzione vinicola.

Si introduce un nuovo intervento per il monitoraggio, la diagnostica, la formazione, la comunicazione e la ricerca finalizzati a prevenire la diffusione di organismi nocivi rilevanti; l’aiuto può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili. Si introduce anche l’"estirpazione permanente" di vigneti produttivi, con divieto di ottenere nuove autorizzazioni per dieci campagne e revoca delle autorizzazioni già detenute. Gli Stati membri possono escludere zone con funzioni ambientali, paesaggistiche o socioeconomiche.

Per la promozione e comunicazione nei paesi terzi, la durata è di tre anni, prorogabile due volte per un massimo complessivo di nove anni consecutivi. Gli Stati membri devono facilitare l’accesso dei piccoli produttori, con procedure semplificate o criteri di priorità. Sono inoltre previste specifiche aliquote massime di aiuto UE per investimenti, innovazione, servizi di consulenza, promozione e azioni di informazione, con possibilità di aumento fino all’80 % per interventi connessi a mitigazione/adattamento climatico, sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale.

Aiuti massimi, categorie di beneficiari e divieti

Per gli investimenti e l’innovazione, l’aiuto UE è differenziato per tipologia di regione: fino al 50 % nelle regioni meno sviluppate, 40 % nelle altre, 75 % nelle regioni ultraperiferiche e 65 % nelle isole minori del Mar Egeo, con tassi generalmente riservati a PMI e organizzazioni di produttori riconosciute, e con dimezzamento dei massimali per imprese più grandi non rientranti nella definizione di PMI ma sotto certe soglie dimensionali. Per i servizi di consulenza l’aiuto UE può coprire fino al 50 % della spesa ammissibile. Per informazione, promozione e comunicazione, il massimale UE è del 60 % e gli Stati membri possono aggiungere un contributo nazionale, con maggior favore per PMI e microimprese.

L’aiuto UE non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Per l’estirpazione permanente, l’aiuto UE non supera il 70 % dei costi diretti di estirpazione e della perdita di reddito stimata per un anno, con possibile contributo nazionale fino al 30 %.

Bevande spiritose con indicazione geografica

L’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143 viene modificato per sopprimere l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica per le bevande spiritose. La modifica è giustificata dalla struttura delle catene di approvvigionamento del settore e mira a evitare oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi operatori. I prodotti già etichettati prima del 14 maggio 2026 possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte senza adeguarsi al nuovo obbligo.

Poteri delegati e tecnica normativa

La Commissione riceve ampi poteri delegati per integrare i regolamenti interessati, in particolare su: esenzioni e loro condizioni; estirpazione di vigneti abbandonati; criteri di ammissibilità per nuovi impianti; coesistenza tra impianti nuovi e impegni di estirpazione; motivi delle decisioni nazionali in materia di reimpianto; condizioni e criteri dei pagamenti nazionali di crisi; elementi che definiscono una situazione di crisi; metodo di calcolo dei pagamenti; identificazione e presentazione elettronica delle informazioni obbligatorie su etichette/imballaggi. Il regolamento sottolinea che la Commissione deve consultare adeguatamente gli esperti e garantire la partecipazione del Parlamento e del Consiglio secondo l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Talune disposizioni sono differite: l’art. 1, punto 8, si applica dal 19 marzo 2030; l’art. 1, punto 10, dal 19 settembre 2027. Sono inoltre previste norme transitorie per i prodotti già etichettati prima dell’applicazione delle nuove regole, con possibilità di commercializzazione fino a esaurimento scorte.

Disposizioni principali

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Proroga e conferma il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicato dal 1° gennaio 2016, con revisione della Commissione nel 2028 e poi ogni dieci anni (art. 61). Rafforza la possibilità per gli Stati membri di limitare a livello nazionale o regionale il rilascio di nuove autorizzazioni, anche fino allo 0 % in specifiche zone, per gestire il potenziale produttivo e prevenire eccessi di offerta (art. 63). Introduce/precisa condizioni di ammissibilità e criteri di priorità, includendo la protezione delle DOP/IGP e la possibilità di favorire progetti che migliorano qualità e indicazioni geografiche (artt. 63-65).

Durata, validità e sanzioni delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi dell’art. 64 sono valide fino all’ultimo giorno della terza campagna di commercializzazione successiva a quella di rilascio; il mancato utilizzo comporta sanzioni amministrative ex art. 90 bis, par. 4, salvo che per le autorizzazioni concesse prima del 1° gennaio 2025, per le quali l’operatore può evitare la sanzione informando l’autorità competente entro il 31 dicembre 2026 di non volersi avvalere dell’autorizzazione (art. 62). Per casi di forza maggiore o circostanze eccezionali in una zona ben definita, lo Stato membro può prorogare fino a 12 mesi la validità delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 64; il titolare può rinunciare senza sanzioni se informa l’autorità entro il 31 dicembre della campagna successiva. Le autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 66 il 18 marzo 2026 o dopo tale data hanno validità fino all’ultimo giorno dell’ottava campagna successiva; per tali autorizzazioni non si applicano sanzioni per mancato utilizzo. Le autorizzazioni transitorie dell’art. 68 scadono alla fine dell’ultima campagna del rispettivo periodo di validità.

Vigneti abbandonati

Consente agli Stati membri di esigere l’estirpazione di vigneti abbandonati per motivi sanitari e fitosanitari (art. 62, par. 6), affidando alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle condizioni di estirpazione (art. 69).

Reimpianti e gestione territoriale

Chiarisce che non spetta un’autorizzazione al reimpianto a chi ha ricevuto un sostegno per l’estirpazione ex art. 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ex art. 58, par. 1, lett. o), del regolamento (UE) 2021/2115. L’autorizzazione al reimpianto va usata nella stessa azienda, ma gli Stati membri possono limitarne l’uso nelle zone DOP/IGP quando derivi da estirpazioni fuori zona, su raccomandazione di organizzazioni rappresentative. Possono inoltre imporre ulteriori condizioni: uso nella stessa zona geografica per ragioni socioeconomiche o ambientali, vincolo a tipi specifici di vino o metodi tradizionali, divieto di utilizzo in diverse regioni di produzione colpite da squilibri strutturali, e criteri di allocazione per evitare aumento di superfici e produzione in aree in eccesso di offerta (art. 66).

Norma de minimis sul sistema di autorizzazioni

Esenta dal sistema di autorizzazioni gli Stati membri in cui la superficie vitata non ha superato 10 000 ettari in almeno tre delle cinque campagne precedenti, salvo decisione volontaria di applicarlo. Se la soglia viene superata, il sistema si applica dall’inizio della campagna successiva (art. 67).

Vendemmia verde, definizione e gestione crisi

Introduce la definizione di vendemmia verde come distruzione/eliminazione totale dei grappoli non ancora maturi con resa pari a zero, escludendo la mancata raccolta (art. 3, par. 5, lett. c). Ridenomina l’art. 216 come pagamenti nazionali per distillazione di vino, vendemmia verde ed estirpazione in casi di crisi e amplia le misure ammissibili ai pagamenti nazionali, includendo vendemmia verde volontaria e estirpazione volontaria di vigneti produttivi. Per la distillazione e la vendemmia verde, i pagamenti nazionali in un anno non possono superare il 25 % delle risorse nazionali disponibili del FEAGA/FEASR indicate nell’allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115; per l’estirpazione non è previsto analogo tetto complessivo, ma il sostegno resta parametrato ai costi diretti e alla perdita di reddito stimata (art. 216).

Orientamenti di prezzo e norme di commercializzazione

Conferma che gli Stati membri produttori possono adottare regole di commercializzazione per regolare l’offerta, comprese rese massime e gestione delle scorte, anche tenendo conto di decisioni di organizzazioni interprofessionali riconosciute, gruppi di produttori DOP/IGP e organizzazioni di produttori riconosciute, se rappresentativi (art. 167). Introduce l’art. 172 ter, che consente a organizzazioni interprofessionali riconosciute e gruppi di produttori riconosciuti di fornire orientamenti non vincolanti sui prezzi per uve, mosti e vini sfusi destinati a DOP/IGP, purché non si elimini la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. L’autorità nazionale garante della concorrenza può modificare, sospendere o vietare tali orientamenti in casi particolari, se necessario per evitare l’eliminazione della concorrenza o il pregiudizio agli obiettivi dell’art. 39 TFUE.

Produzione e etichettatura dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati

Consente che i vini parzialmente dealcolizzati siano ottenuti anche mediante miscelazione con vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato, e autorizza la produzione di vini spumanti, frizzanti e gassificati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati direttamente da vini fermi dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, mediante seconda fermentazione o aggiunta di CO2, a seconda dei casi (considerando e allegato VII). Modifica l’art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo denominazioni specifiche: per i prodotti sottoposti a dealcolizzazione, la designazione deve essere completata da "zero alcol" se il titolo effettivo non supera 0,5 % vol, con "0,0 %" se non supera 0,05 % vol, oppure da "a tenore alcolico ridotto" se il titolo è superiore a 0,5 % vol ma almeno del 30 % inferiore al titolo minimo originario della categoria. Va inoltre aggiunto il termine "ottenuto mediante dealcolizzazione". L’obbligo di indicare le informazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta. Le indicazioni relative a ingredienti e dichiarazione nutrizionale non si applicano ai prodotti destinati esclusivamente all’esportazione (art. 119, par. 6).

Etichettatura elettronica e informazioni al consumatore

Conferisce alla Commissione poteri delegati per armonizzare l’identificazione del mezzo elettronico che fornisce elenco ingredienti e dichiarazione nutrizionale, anche con pittogrammi o simboli comuni, nonché la forma e la grafica delle informazioni elettroniche, per adattarle all’evoluzione tecnologica e ai requisiti informativi futuri (art. 122; analogo per il regolamento (UE) n. 251/2014, art. 6 bis).

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Modifica il regolamento (UE) n. 251/2014 consentendo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di avere titoli alcolometrici inferiori quando ottenuti da prodotti sottoposti a dealcolizzazione secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013. Le denominazioni di vendita devono essere completate con i termini previsti dall’art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Viene inserita una regola per cui l’obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio vale una sola volta (art. 6 ter). Le denominazioni in corsivo dell’allegato II non sono tradotte, mentre le altre diciture obbligatorie e i termini della disciplina di dealcolizzazione devono figurare in una o più lingue ufficiali dell’Unione (art. 8).

Glühwein, Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas e Pelin

Rivede le specifiche di queste categorie nell’allegato II del regolamento (UE) n. 251/2014. Per Glühwein si consente l’uso di vino rosato e, in talune ipotesi, di bevande fermentate a base di vino di frutta con titolo almeno 5 % vol.; sono definiti i casi in cui va aggiunto "bianco", "rosato" o la dicitura "prodotto a partire da...". Per Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas e Pelin si ammette l’uso di vino rosato, ma con limiti specifici all’uso del termine "rosato" quando la bevanda derivi dalla combinazione di vino rosso e bianco o di questi con vino rosato. Per Pelin restano il minimo alcolico di 8,5 % vol., il limite massimo di zuccheri e il minimo di acidità totale.

Sostegno PAC al settore vitivinicolo

Modifica il regolamento (UE) 2021/2115 ampliando i tipi di intervento e i tassi di aiuto. Per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, la riconversione varietale include anche il miglioramento della resilienza climatica e della diversità genetica; gli Stati membri possono fissare condizioni agronomiche/viticole per evitare aumenti di resa. Per gli investimenti, si includono espressamente il turismo enologico, gli impianti di trattamento, la commercializzazione e le infrastrutture; per i servizi di consulenza si aggiungono vendite dirette, sostenibilità ambientale e diversificazione. Si introducono interventi nuovi per il monitoraggio e la prevenzione di organismi nocivi e per l’estirpazione permanente di vigneti produttivi. Per la promozione e comunicazione nei paesi terzi, la durata base è di tre anni, prorogabile due volte fino a un massimo di nove anni consecutivi; gli Stati membri devono agevolare i piccoli produttori con procedure semplificate o criteri di priorità. Vengono elevati vari massimali di aiuto fino all’80 % in casi legati a clima, sostenibilità o ambiente; per l’innovazione e gli investimenti sono previste differenziazioni per regione e per dimensione d’impresa; per alcuni interventi gli Stati membri possono aggiungere contributi nazionali.

Pagamenti e aiuti per crisi, estirpazione e organismi nocivi

Per le misure di crisi ex art. 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i pagamenti nazionali devono essere giustificati, proporzionati e autorizzati dalla Commissione; i beneficiari dell’estirpazione non possono ottenere nuove autorizzazioni all’impianto per dieci campagne e le autorizzazioni valide vengono revocate. Gli Stati membri possono escludere dall’estirpazione le zone a rilevanza ambientale, paesaggistica o socioeconomica. Nel regolamento (UE) 2021/2115, i nuovi interventi per organismi nocivi possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili; l’estirpazione permanente può ricevere aiuto UE fino al 70 % dei costi diretti e della perdita di reddito stimata per un anno, con possibile contributo nazionale fino al 30 %.

Bevande spiritose con indicazione geografica

Modifica l’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143 sopprimendo l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica per le bevande spiritose, considerato non adeguato alle catene di approvvigionamento del settore. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026, che possono restare in commercio fino a esaurimento scorte.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

I prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati etichettati conformemente alle nuove regole prima del 19 settembre 2027 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Le nuove norme sulle denominazioni "zero alcol"/"a tenore alcolico ridotto" si applicano dal 19 settembre 2027, mentre la disposizione sulla soglia di 10 000 ettari per l’esenzione dal sistema di autorizzazioni si applica dal 19 marzo 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricolisettore vitivinicoloetichettatura alimentareindicazioni geografiche

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