Cassazione Penale, Sentenza n. 10365/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva parzialmente accolto l'istanza di riesame sostituendo la misura degli arresti domiciliari con la sospensione dall'esercizio di pubblico servizio. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e travisamento della prova (artt. 192 e 273 c.p.p.), lamentando che il Tribunale avesse dato per pienamente attendibile la versione della persona offesa (Giovanni Anselmo) senza valutare la documentazione e le dichiarazioni difensive prodotte (dichiarazione scritta del ricorrente, dichiarazioni di terzi e altra documentazione a riscontro), il ritardo della denuncia (circa dieci mesi), l'assenza di ostruzionismo (pagamento di tutti i SAL), comportamenti di Anselmo che avrebbero dimostrato anomale motivazioni della denuncia e le captazioni che, secondo la difesa, mostrerebbero invece l'interesse dell'indagato a completare i lavori. Inoltre censurava l'omessa considerazione, nella scelta della misura, della determinazione dirigenziale di luglio 2022 con la quale era stata revocata la sua posizione dirigenziale nello I.A.C.P.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici: la censura si limitava a proporre una diversa lettura delle prove e non a dimostrare un vizio di motivazione manifesto e valorizzabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che l'atto richiamato dalla difesa (determina di revoca) non risultava sottoposto al Tribunale del riesame né indicato fra gli atti prodotti, sicché la doglianza era generica e non consentiva lo scrutinio di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 56, 319-quater cod. pen.
art. 81, art. 110, art. 56, art. 319-quater c.p.
Norme sostanziali indicate quale contestazione provvisoria: configuravano il concorso nel tentativo di induzione indebita contestato agli indagati.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti all'impugnazione per cassazione in materia di riesame: il ricorso deve rispettare i limiti di ammissibilità e non può riformulare in termini puramente valutativi la lettura delle prove.
art. 192 cod. proc. pen.
Riguarda i principi della motivazione: la Corte ha richiamato che il vizio di motivazione deve essere concreto e specifico per essere sindacabile in cassazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Attiene al travisamento della prova: la Corte richiede che il ricorso dimostri un incontrovertibile e pacifico errore di trasposizione del dato probatorio nel ragionamento del giudice del merito.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 18/12/2020
Previsione della trattazione scritta del procedimento: la trattazione si è svolta per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; qui la somma equitativamente determinata è stata di euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 5, n. 26455/2022 e Sez. 6, n. 752/2006)
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006
Richiami giurisprudenziali sul divieto, in sede di legittimità, di riequazione della prova e sull'onere del ricorrente di dimostrare che elementi documentali siano stati portati all'attenzione del giudice a quo per poter contestarne la valutazione in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione critica delle prove: il ricorso che si limita a proporre una diversa lettura degli elementi probatori è generalmente inammissibile.
- Per censurare omissioni o travisamenti del giudice del merito è necessario indicare in modo preciso e documentato quali atti o prove non siano stati considerati e dimostrare che tali elementi erano già stati posti all'attenzione del giudice a quo.
- Se si deduce che il giudice non ha valutato un documento sopravvenuto, il ricorrente deve provare di averlo effettivamente prodotto o segnalato al giudice di merito; altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari occorre allegare e far pervenire ai giudici di merito tutti gli elementi che si ritengono idonei a giustificare la riduzione o la sostituzione della misura: non farlo comporta la perdita dell'argomento in sede di legittimità.
- Presentare ricorsi generici o basati su un semplice contrasto interpretativo espone al rischio di condanna per spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende, anche se non si ritiene di aver agito in colpa.
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