Sentenza n. 889/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento 1) del provvedimento n. 14 del 17 maggio 2024 (n.prot. AREG/736809/2024), successivamente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il quale il Comune di Palermo ha dichiarato improcedibile e denegato l’istanza di condono edilizio (prot. n. 46309), presentata dalla sig.ra Sardisco il 24 novembre 2004 ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003, per l’immobile di sua proprietà sito in Palermo, nella via Angelo Fiore n. 35; 2) ove occorrer possa e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 986683 del 24 settembre 2021, mai notificato alla ricorrente, con il quale il Comune di Palermo ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio relativo alla suddetta istanza di condono e, nel contempo, ha richiesto un’integrazione documentale; 3) ove occorrer possa e per quanto di ragione, della comunicazione di adozione di provvedimento negativo di cui alla nota prot. n. AREG/209124/2024 del 26 febbraio 2024 del Comune di Palermo, notificata alla sig. Antonina Sardisco il 7 marzo 2024; 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, se adottati e comunque sconosciuti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e declaratoria di improcedibilità dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 14 del 17 maggio 2024, con cui era stata dichiarata improcedibile e denegata l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 326/2003. Ha dedotto: la violazione dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che la richiesta di integrazione documentale del 24 settembre 2021 era stata consegnata a una vicina di casa senza il successivo invio della raccomandata; il difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione attivato il soccorso istruttorio; la violazione del legittimo affidamento, in ragione del lungo tempo trascorso tra l’avvio del procedimento e la sua conclusione. La richiesta riguardava undici documenti ritenuti necessari per l’istruttoria della domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla notificazione della richiesta di integrazione documentale, ha riconosciuto che la consegna alla vicina di casa, non seguita dall’invio della raccomandata, non era stata validamente eseguita secondo l’art. 139 c.p.c. Tuttavia, la ricorrente aveva acquisito aliunde la conoscenza della richiesta e della carenza documentale nel corso del procedimento, anche mediante l’accesso effettuato dopo il preavviso di diniego del 7 marzo 2024, correttamente notificato. Inoltre, il preavviso indicava espressamente la mancanza della documentazione e la ricorrente non aveva prodotto i documenti richiesti neppure in giudizio. Il vizio formale della notificazione non ha quindi inciso sulla conoscenza effettiva e sulla possibilità di difesa della parte. È stato respinto anche il motivo relativo al soccorso istruttorio, poiché l’interessata conosceva la documentazione mancante e non risultava avere formalmente chiesto un termine ulteriore per adempiere. Infine, il TAR ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento alla conclusione favorevole del procedimento: il ritardo dell’amministrazione, pur illegittimo per violazione dei termini massimi, avrebbe dovuto essere contestato mediante i rimedi contro il silenzio-inadempimento e non poteva consolidare un affidamento sulla definizione positiva della domanda. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32 l. 326/2003
Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio presentata dalla proprietaria.
art. 2, comma 37, l. 662/1996
È stato richiamato dall’amministrazione quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per omesso riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
art. 139 c.p.c.
La notificazione mediante consegna a persona diversa dal destinatario richiede, secondo il giudice, il rispetto delle formalità previste, compreso l’invio della raccomandata; tuttavia, la successiva conoscenza aliunde dell’atto può escludere conseguenze invalidanti quando la parte abbia concretamente conosciuto la contestazione e non abbia subito una lesione della difesa.
art. 11-bis l.r. Sicilia 10/1991
È stato richiamato quale base della comunicazione regionale di adozione del provvedimento negativo, assimilabile al preavviso di diniego.
art. 2 l. 241/1990
Il superamento dei termini di conclusione del procedimento determina un’illegittimità del ritardo, ma non attribuisce al privato un affidamento legittimo alla definizione favorevole della domanda; il ritardo deve essere fatto valere con i rimedi contro il silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- La notificazione irregolare di una richiesta istruttoria non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento conclusivo quando il destinatario abbia acquisito aliunde, nel corso del procedimento, la conoscenza effettiva della richiesta e delle carenze documentali e abbia potuto esercitare le proprie facoltà partecipative.
- La conoscenza effettiva della documentazione mancante, desumibile anche dal preavviso di diniego e dall’accesso agli atti, esclude l’obbligo dell’amministrazione di attivare ulteriormente il soccorso istruttorio, soprattutto quando l’interessato non abbia chiesto un termine ulteriore per adempiere.
- Il superamento dei termini di conclusione del procedimento, pur integrando un’illegittimità del ritardo, non fonda di per sé un legittimo affidamento del privato alla conclusione favorevole del procedimento né impedisce l’adozione del provvedimento negativo; il ritardo deve essere contestato mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento.
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