Cassazione Civile, Ordinanza n. 38048/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una cooperativa una cartella di pagamento per riprese IVA relative all'anno 2008. La contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano riconosciuto la non debenza delle sanzioni ritenendo integrata la forza maggiore, in ragione di una situazione di illiquidità derivante da riduzione delle commesse, ritardi nei pagamenti, aumenti contributivi e confluenza del TFR all'INPS. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 8 e 10 della l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come forza maggiore un'omessa corresponsione dell'IVA dovuta a crisi di liquidità determinata da fatti fisiologici e prevedibili, non da eventi anormali e imprevedibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice regionale aveva applicato in modo errato la nozione di forza maggiore in materia di sanzioni tributarie, ancorandola a una crisi di liquidità e a difficoltà aziendali non idonee a escludere la responsabilità sanzionatoria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente limitatamente al profilo della non debenza delle sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
artt. 5 e 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
sono le norme ritenute erroneamente applicate dal giudice di merito in tema di sanzioni tributarie e forza maggiore
artt. 8 e 10, l. n. 212/2000
sono stati richiamati dalla ricorrente come ulteriori parametri violati dal giudice di merito
art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997
la Corte lo collega alla nozione di forza maggiore in materia tributaria, da intendere in senso rigoroso e non comprensivo della mera crisi di liquidità
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio e alla proposta del relatore
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore richiede un evento oggettivamente anomalo ed estraneo alla sfera dell'operatore, tale da incidere sulla coscienza e volontarietà della condotta, e una verifica giudiziale puntuale di entrambi gli elementi.
- La mera crisi di liquidità dell'impresa, anche se grave, non integra di per sé la forza maggiore quando derivi da circostanze fisiologiche o prevedibili dell'attività economica, compresi reiterati inadempimenti di debitori pubblici.
- Non è sufficiente allegare una generica crisi aziendale o difficoltà economica per escludere le sanzioni tributarie; occorre dimostrare un impedimento non superabile con l'ordinaria diligenza e senza sacrifici eccessivi.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originaria impugnazione del contribuente.
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