Circolare numero 164 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono definite le modalità operative per deleghe e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, gli obblighi in materia di dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS–F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi in agricoltura
Convenzione INPS–F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi in agricoltura
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). Il documento disciplina modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, clausole di tutela, durata della convenzione e relative scritture contabili.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
La circolare precisa che tale modalità non altera la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, esclude qualsiasi obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.
Parallelamente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate di copia del documento d’identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Se l’INPS riceve due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga una revoca espressa della precedente.
Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite tramite portale mediante il riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, qualsiasi comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Qualora l’INPS riceva direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, provvede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali e l’emissione della code line, quale importo una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’Associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se riferiti a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’Associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per la stipula della convenzione. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, nonché a produrre la relativa documentazione di supporto.
La sede del sindacato F.N.U.A. è indicata in Viale Trastevere n. 281, Roma.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto del sindacato F.N.U.A., viene istituito il conto GPN25169, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari riscossi per conto del sindacato.
Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:
- GPN35169, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi;
- GPN11169, per il debito verso la Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per i contributi associativi riscossi.
La gestione e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la conseguente variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità di questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione trasmette via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o non intende più versare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima pervenuta all’ufficio competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite a portale mediante riscontro con la documentazione cartacea.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega di riscossione, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per la gestione di nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promosso da creditori dell’Associazione o di strutture associate, inclusi pignoramenti già in corso alla data di stipula. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione vale fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È riconosciuta la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitare con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative, dei poteri di rappresentanza e l’eventuale documentazione di supporto. La sede del sindacato è indicata in Viale Trastevere n. 281, Roma.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25169, riferito ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto di F.N.U.A. Sono inoltre istituiti i conti GPN35169 per l’accreditamento dei contributi e GPN11169 per il debito verso F.N.U.A. per i contributi riscossi. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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