Sentenza n. 351/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento a – dell’ordinanza n. 45 del 4 dicembre 2025, con la quale il Comune di Positano ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Fornillo n. 108/110; b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 34 del 24 settembre 2025; c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere realizzate presso un immobile, preceduta da ordinanza di sospensione dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 45 del 4 dicembre 2025 e, ove occorrente, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 34 del 24 settembre 2025. Ha dedotto la violazione del giudicato formatosi su due precedenti sentenze del TAR: la prima aveva annullato il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale, determinando il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 1/2024; la seconda aveva annullato sia l’archiviazione per improcedibilità della SCIA presentata il 17 luglio 2024, con contestuale ordine di demolizione, sia la revoca in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale, per non avere il Comune considerato le controdeduzioni depositate, nonché la violazione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che lo stato dei luoghi era conforme ai titoli edilizi e paesaggistici validi ed efficaci. Ha contestato in fatto le modifiche riferite ai terrazzamenti, alle rampe, al deflusso delle acque, all’impermeabilizzazione, ai materiali di finitura, ai gruppi elettrogeni, all’intonaco, alle finiture e alla ringhiera. Quanto al bagno a servizio della piscina, ha sostenuto che esso era stato ricavato da un preesistente ripostiglio, senza aumento di carico urbanistico o mutamento di destinazione d’uso. Ha infine invocato l’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, il regime dell’edilizia libera e la natura pertinenziale degli interventi, anche alla luce del c.d. decreto Salva Casa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e lo ha deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha rilevato che l’ordinanza impugnata qualificava le opere come abusive per la mancanza sia del permesso di costruire sia dell’autorizzazione paesaggistica, assumendo necessaria la preventiva regolarizzazione dello stato dei luoghi prima della presentazione della SCIA del 17 luglio 2024. Tale presupposto è stato giudicato erroneo. La SCIA risultava valida ed efficace perché il relativo provvedimento inibitorio era stato annullato giurisdizionalmente per tardività e non era intervenuto un successivo valido provvedimento di autotutela. Anche l’autorizzazione paesaggistica comunale risultava valida ed efficace, poiché il provvedimento di revoca in autotutela era stato annullato dal TAR per difetto di motivazione. Ne consegue che gli interventi non potevano essere qualificati come privi di titolo e abusivi. Il TAR ha quindi annullato l’ordinanza di demolizione n. 45 del 4 dicembre 2025. L’ordinanza di sospensione e gli ulteriori atti non sono stati oggetto di autonoma statuizione nel dispositivo. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, quando il ricorso è manifestamente fondato e le parti sono state sentite.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato dal ricorrente a sostegno della conformità dello stato dei luoghi ai titoli abilitativi; il giudice accoglie la censura sulla base della persistente validità ed efficacia della SCIA e dell’autorizzazione paesaggistica.
art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
È invocato dal ricorrente per sostenere la regolarizzabilità delle varianti in corso d’opera entro la fine dei lavori; il giudice non fonda espressamente la decisione su tale disposizione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento inibitorio relativo a una SCIA è annullato giurisdizionalmente per tardività e non interviene un successivo valido provvedimento di autotutela, la SCIA conserva la propria validità ed efficacia e le opere realizzate in conformità ad essa non possono essere qualificate come prive di titolo sulla base del provvedimento annullato.
- L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di revoca in autotutela di un’autorizzazione paesaggistica, determinato dal difetto di motivazione, comporta la persistente validità ed efficacia dell’autorizzazione originaria, fino all’adozione di un diverso e valido provvedimento amministrativo.
- Un’ordinanza di demolizione non può fondarsi sulla qualificazione delle opere come abusive per mancanza di titolo quando i titoli edilizi o paesaggistici rilevanti risultano ancora validi ed efficaci in conseguenza dell’annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi che ne avevano negato, impedito o rimosso l’efficacia.
- L’amministrazione non può disconoscere gli effetti conformativi derivanti da precedenti sentenze passate in giudicato qualificando nuovamente come prive di titolo opere già assistite da una SCIA e da un’autorizzazione paesaggistica tuttora efficaci.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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