Cassazione Penale, Sentenza n. 9625/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 10/07/2021 al 10/01/2022 nel procedimento per reati di detenzione e cessione di stupefacenti. L'istante era stato assolto irrevocabilmente con rito abbreviato con la formula "per non aver commesso i fatti". Il ricorso censura: (i) violazione di legge e travisamento dei fatti per errata applicazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p., in quanto il giudice della riparazione avrebbe ritenuto che gli elementi a discarico fossero emersi solo in dibattimento; (ii) errata applicazione dell'art. 314, comma 2, c.p.p., sostenendo che la misura cautelare sia stata adottata in assenza di gravi indizi di colpevolezza e che non potesse essere valorizzata la colpa grave o il dolo sinergico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivo di diritto la Corte ha ricordato che la diversità tra il livello di indizi richiesto per la misura cautelare e quello necessario per la condanna è fisiologica: il fatto che lo stesso compendio probatorio sia risultato insufficiente per la condanna non integra automaticamente ingiustizia formale. La Corte d'appello aveva valutato elementi di "connivenza" e rapporti stabili dell'istante con altri indagati, la sua presenza in compagnia di soggetti condannati e la mancata smentita, elementi ritenuti idonei a ostare alla riparazione. Parte della censura descrittiva sulla motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta un errore non decisivo (emendabile) e priva di specificità rispetto al nucleo centrale della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte distingue tra i casi di "ingiustizia formale" (mancato rispetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.) e le ipotesi di "ingiustizia sostanziale": la valutazione della sussistenza della causa ostativa (dolo o colpa grave) spetta al giudice della riparazione quando non si rientra nell'ambito dell'ingiustizia formale.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla qualificazione della sussistenza delle condizioni per la custodia cautelare; la Corte osserva che l'assenza di condanna non equivale automaticamente alla carenza dei requisiti cautelari previsti da tale articolo.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 273 per definire le condizioni di legittimità della misura cautelare nel quadro delle ipotesi di ingiustizia formale.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la differenza di criterio probatorio tra fase cautelare e giudizio di cognizione, ossia il diverso standard richiesto per la condanna rispetto alla misura cautelare.
art. 619 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale: la Corte può correggere errori di diritto non idonei a determinare diverso esito della decisione.
Sezioni Unite, sentenza n. 32383 del 27/05/2010
Pronuncia richiamata circa la distinzione tra ingiustizia formale e sostanziale e sull'operatività della causa ostativa del dolo o della colpa grave nelle ipotesi di ingiustizia formale; la Corte conferma che l'indirizzo delle Sezioni Unite non valorizza automaticamente l'assoluzione come prova di inesistenza dei gravi indizi nella fase cautelare.
Giurisprudenza di merito citata (Sez. 4, n. 4113/2021; Sez. 3, n. 22060/2019)
Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019
Precedenti che qualificano la condotta connivente come ostativa al diritto alla riparazione; utilizzati dalla Corte territoriale per motivare il rigetto della domanda di riparazione.
Massime di principio
- La insufficienza del medesimo compendio probatorio per la condanna non equivale automaticamente a "ingiustizia formale" sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi richiesti per la custodia cautelare.
- Occorre distinguere "ingiustizia formale" (quando la misura non avrebbe dovuto essere adottata per mancanza delle condizioni di legge) da "ingiustizia sostanziale" (diversa valutazione degli stessi elementi tra fase cautelare e cognizione): la valutazione della causa ostativa (dolo/colpa grave/connivenza) spetta al giudice della riparazione quando non ricorre l'ipotesi di ingiustizia formale.
- Il giudice della riparazione può ritenere rilevante, ai fini dell'ostatività alla riparazione, elementi come rapporti continuativi con indagati/condannati, presenza e convivenza in luoghi-centro dell'attività illecita e la mancata smentita di contatti ambigui durante la detenzione.
- Nel ricorso per riparazione è essenziale contestare in modo specifico il "nucleo centrale" della motivazione del giudice di merito: censure generiche o limitate a profili descrittivi possono essere ritenute inammissibili o non decisive.
- Errori descrittivi o di formulazione della motivazione, quando non incidono sul nucleo della decisione, possono essere emendati dalla Corte e non comportano automaticamente l'accoglimento del ricorso.
- Chi propone domanda di riparazione dovrebbe documentare con precisione come gli elementi disponibili in fase cautelare siano incompatibili con l'adozione della misura (evidenziando ad esempio l'assenza di contatti significativi, prove dirette, o elementi di collegamento specifico), al fine di distinguere chiaramente la fattispecie dall'ambito della normale evoluzione probatoria tra fasi processuali.
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