Cassazione Civile, Ordinanza n. 05709/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal garante di un mutuo concesso a una società, rispetto alla quale era stato condannato al pagamento delle somme dovute in forza della fideiussione. In primo grado l’opposizione era stata accolta perché la creditrice non aveva prodotto il fascicolo monitorio e non aveva dato prova sufficiente dell’erogazione del finanziamento e del debito residuo della mutuataria. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, valorizzando anche gli atti del fascicolo monitorio prodotti in secondo grado, ha respinto l’eccezione di prescrizione e ha ritenuto infondata l’allegazione di usurarietà dei tassi. Ha inoltre precisato che gli interessi di mora dovevano essere calcolati solo sulla sorte capitale della rata scaduta e non sull’intera rata, per il divieto di anatocismo. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 113 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto necessario, ai fini dell’esame dell’usura, che fossero prodotti i decreti ministeriali sui tassi soglia, nonostante la loro natura normativa e la conoscibilità d’ufficio; 2) violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. per avere posto a carico dell’appellato l’onere di indicare per quali periodi si fosse verificato il superamento della soglia; 3) violazione degli artt. 1284, 1339, 1419 e 1815 c.c. e della l. n. 108/1996 per non avere rilevato che l’anatocismo derivante dalla clausola sugli interessi di mora sulle rate comprensive di interessi corrispettivi avrebbe comportato un superamento del tasso soglia; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che la compensazione parziale fosse ingiustificata e contraria al principio di causalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che, in tema di usura degli interessi moratori, il debitore che la deduce deve allegare in modo puntuale i fatti costitutivi della domanda/eccezione, indicando tipo contrattuale, clausola sugli interessi moratori, misura degli interessi applicati, tasso soglia e periodo di riferimento. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché colpiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, restando intatto il rilievo decisivo del difetto di puntuale allegazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva in cassazione una questione di superamento del tasso soglia per effetto dell’anatocismo non trattata dalla sentenza di appello e non dimostrata come già devoluta al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ricordando che la regolazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti del principio di soccombenza e che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza va valutata in base all’esito finale della lite; quindi non era censurabile la decisione di porre parte delle spese a carico dell’opponente. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Il giudice conosce la legge; tuttavia la censura non è idonea a superare l’altra autonoma ratio decidendi fondata sul difetto di puntuale allegazione dell’usura.
art. 644 c.p.
Richiamato in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi moratori e al necessario riferimento al tasso soglia.
art. 1815 c.c.
Richiamato quale norma sanzionatoria invocata per la nullità della clausola usuraria e la gratuità del mutuo nei limiti previsti dalla legge.
art. 1284 c.c.
Invocato per sostenere l’illegittimità della determinazione convenzionale degli interessi oltre il tasso soglia.
art. 1339 c.c.
Richiamato in relazione all’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge nei contratti.
art. 1419 c.c.
Richiamato per la nullità parziale della clausola relativa agli interessi, ove contrastante con norme imperative.
l. 7 marzo 1996, n. 108
Considerata la legge di riferimento per la determinazione dei tassi soglia e la valutazione dell’usura nei rapporti di mutuo.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che grava sul debitore che allega l’usura l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi della relativa eccezione.
art. 1283 c.c.
Richiamato dalla sentenza di appello per affermare che gli interessi di mora non possono essere applicati sull’intera rata comprensiva di interessi corrispettivi.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la valutazione della Corte di merito è discrezionale entro tali limiti e, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, va guardato all’esito finale della lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato implicitamente in tema di compensazione parziale delle spese per soccombenza reciproca o altri giusti motivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di eccezione di usurarietà degli interessi moratori, il debitore deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della dedotta usura, indicando il tipo contrattuale, la clausola sugli interessi moratori, gli interessi concretamente applicati, il tasso soglia rilevante e il periodo di riferimento; la mera deduzione generica non è sufficiente.
- La mancata censura di una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito rende inammissibile il motivo di ricorso che colpisce solo un’altra ratio non decisiva da sola.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non dimostrate come già devolute al giudice precedente; il ricorso deve investire questioni già comprese nel thema decidendum.
- La denuncia di violazione del tasso soglia per effetto di anatocismo o di una clausola sugli interessi deve essere specificamente allegata e portata al vaglio del giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolazione delle spese va effettuata in base all’esito finale della lite e non sulla sola posizione processuale dell’opponente; il giudice di merito conserva un margine discrezionale nella compensazione, purché non siano violate le regole della soccombenza.
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