Sentenza n. 4571/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115466) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HASAN JAHID in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. GAROFALO GIOVANNI, (ID PRATICA: (CE0308457223), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottato per decorso del termine di validità di sei mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso in favore di un cittadino del Bangladesh e il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto presso l’Ambasciata d’Italia a Dhaka. Nelle more era entrato in vigore l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, che aveva sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio, tra cui il Bangladesh, nonché i procedimenti consolari per il rilascio dei visti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell’immigrazione sull’esito positivo delle verifiche. La Prefettura aveva poi dichiarato la decadenza del nulla osta per mancato ingresso del lavoratore entro sei mesi, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente e violazione dei principi di buona fede e buon andamento; violazione della disciplina speciale sopravvenuta, sostenendo che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile al datore di lavoro o al lavoratore, ma alla sospensione legale della procedura, all’inerzia dell’Ambasciata e al mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che l’interpretazione ordinaria dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il nulla osta perde efficacia automaticamente dopo sei mesi senza ingresso del lavoratore, non potesse essere applicata senza considerare la disciplina speciale dell’art. 3 d.l. n. 145/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto il visto non era ancora stato rilasciato e non risultava comunicata la conferma espressa dello Sportello unico, operava la sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e del procedimento di visto. La sospensione comportava anche la sospensione del decorso del termine semestrale di validità, richiamato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura non poteva quindi dichiarare la decadenza come se la disciplina sopravvenuta non esistesse, poiché il mancato ingresso non dipendeva dall’inerzia del ricorrente o del lavoratore e il comportamento richiesto per evitare la decadenza era divenuto inesigibile durante il periodo di sospensione. L’amministrazione avrebbe dovuto completare le verifiche previste dalla legge e consentire la prosecuzione dell’iter. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso di lavoratori stranieri.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Prevede il termine semestrale di validità del nulla osta, il cui decorso deve essere sospeso quando l’efficacia del titolo è legalmente sospesa.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; la sua applicazione automatica è esclusa durante la sospensione legale dell’efficacia del titolo.
art. 3, commi 2 e 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce la sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di visto relativi ai lavoratori provenienti dai Paesi individuati dalla norma, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma espressa dello Sportello unico sull’esito delle verifiche.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente illegittimità sostanziale della decadenza.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta sospende ex lege l’efficacia di un nulla osta e il procedimento amministrativo necessario per utilizzarlo, resta sospeso anche il termine di validità o decadenza collegato all’utilizzazione del titolo, salvo diversa previsione normativa.
- Il termine di decadenza previsto per il mancato utilizzo di un titolo autorizzatorio non può decorrere durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è legalmente congelata, poiché il titolare non è posto in condizione di compiere l’attività necessaria a evitarne la decadenza.
- L’amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un nulla osta per mancato ingresso del lavoratore quando tale mancato ingresso dipende da una sospensione legale della procedura, dall’inerzia degli uffici consolari o dal mancato completamento delle verifiche imposte dalla disciplina sopravvenuta.
- La sospensione dell’efficacia del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi soggetti a verifiche rafforzate permane fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell’immigrazione dell’esito positivo delle verifiche; in assenza di tale conferma, l’amministrazione deve proseguire gli adempimenti previsti e non può applicare la decadenza per decorso del termine semestrale.
- È contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento applicare formalisticamente la decadenza per mancato utilizzo di un titolo quando l’utilizzazione è divenuta inesigibile per effetto di una sospensione normativa e il ritardo non è imputabile al titolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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