Cassazione Civile, Ordinanza n. 14054/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, con cui il reddito dichiarato dalla contribuente, pari a euro 61.274,00 secondo la ricostruzione del ricorso, veniva rideterminato in euro 282.960,00 perché ritenuto incompatibile con i beni posseduti e con le spese sostenute. In primo grado la CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo dalla base di calcolo un'imbarcazione da diporto già venduta e sei immobili locati in Roma, riducendo il reddito sintetico a euro 184.476,00. La CTR del Lazio rigettava poi l'appello della contribuente, ritenendo legittimo l'accertamento in quanto per più annualità la contribuente aveva dichiarato redditi esclusivamente da fabbricati, di poco superiori a euro 45.000,00, ritenuti incongrui rispetto alle spese e ai beni indice; la CTR considerava inoltre presuntiva la capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni come immobili e autovetture, e reputava non decisiva la prova del pagamento del prezzo di acquisto di un immobile a San Felice Circeo nel 1998, richiamando invece le spese di mantenimento dell'immobile. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 113 c.p.c. per mancata dimostrazione dello scostamento del reddito per due o più periodi d'imposta e per indebita valorizzazione di annualità che sarebbero fiscalmente chiuse; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché i giudici di merito non avrebbero esaminato la difesa relativa alla sufficienza della propria disponibilità patrimoniale a superare le presunzioni; 3) nullità per ultrapetizione perché la CTR avrebbe sostituito alla pretesa fiscale fondata sull'acquisto dell'immobile di San Felice Circeo un fatto diverso, cioè le spese di mantenimento dell'immobile; 4) violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 113 c.p.c. per erronea qualificazione della presunzione redditometrica e per inosservanza dei limiti della prova contraria a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri tre, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto infondati il primo motivo perché l'accertamento sintetico richiede sì il reiterarsi dello scostamento per due o più periodi d'imposta, ma non la contestuale possibilità di accertare quelle annualità, essendo sufficiente che l'atto consenta di comprendere le ragioni dell'incongruità pluriennale; infondato il secondo perché la censura verteva, al più, su un profilo motivazionale e non su omessa pronuncia; infondato il quarto perché il redditometro integra una presunzione legale relativa, superabile solo con prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle somme. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la CTR, pur prendendo atto che il prezzo dell'immobile di San Felice Circeo era stato pagato dieci anni prima, ha fondato la decisione su un fatto diverso e non dedotto dall'Ufficio, ossia le spese di mantenimento dell'immobile, incorrendo in ultrapetizione.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione, nella formulazione ratione temporis applicabile, consente l'accertamento sintetico del reddito solo in presenza congiunta di elementi certi di capacità contributiva, scostamento di almeno un quarto del reddito dichiarato e incongruità per due o più periodi d'imposta; la prova contraria del contribuente deve riguardare la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni indice, con idonea documentazione dell'entità e della durata del possesso.
art. 2728 c.c.
La disponibilità di determinati beni integra una presunzione legale di capacità contributiva, dalla quale il giudice non può discostarsi eliminandone il valore presuntivo, potendo solo valutare la prova contraria sulla provenienza delle somme.
art. 112 c.p.c.
Il vizio ricorre solo quando manchi del tutto la pronuncia su una domanda, eccezione o capo ritualmente proposti; non ricorre quando la questione sia stata esaminata ma motivata in modo ritenuto erroneo o incompleto.
art. 113 c.p.c.
È evocato come parametro della corretta applicazione del diritto sostanziale e della decisione secondo diritto, ma la sua violazione è esclusa nei motivi rigettati perché il giudice di merito ha applicato la disciplina del redditometro secondo l'orientamento consolidato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale; nel caso concreto i motivi non accolti non evidenziano una erronea sussunzione idonea a giustificare cassazione, salvo il profilo di ultrapetizione ricondotto al motivo accolto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il mezzo per dedurre nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte lo richiede per l'ultrapetizione ma non per censure che attengono solo alla motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione nel processo tributario.
art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato solo per escludere che la chiusura dei termini di accertamento di alcune annualità impedisse di valorizzare quei redditi come elemento del giudizio sulla congruità pluriennale.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito richiede la coesistenza di elementi di fatto certi, di uno scostamento minimo normativamente rilevante e della non congruità del reddito dichiarato per due o più periodi d'imposta; non è necessario che l'Ufficio emetta contestualmente atti per tutte le annualità, purché dal singolo avviso emergano le ragioni della valutazione pluriennale.
- Nel redditometro, la disponibilità di beni indice di capacità contributiva opera come presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità del bene, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di una generica disponibilità patrimoniale o finanziaria, ma richiede elementi oggettivi idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso di risorse non imponibili, così da renderle riferibili alle spese contestate.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si pronunci affatto su una domanda o eccezione; quando la questione è stata esaminata, anche se in modo non condivisibile o incompleto, il vizio è semmai motivazionale e non integra nullità per omissione.
- Sussiste ultrapetizione quando il giudice fonda la decisione su un fatto costitutivo diverso da quello allegato dall'Amministrazione, alterando causa petendi o petitum e attribuendo rilievo a circostanze non dedotte a sostegno dell'atto impositivo.
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