Sentenza n. 30/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) del provvedimento di esclusione del ricorrente “dalla procedura selettiva concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lvo n. 75/2017 (superamento del precariato nelle PP.AA.)”, a firma del direttore generale dell'ARIF, comunicato al ricorrente il 25 maggio 2021; 2) di ogni atto a questo presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della deliberazione del direttore generale dell'A.R.I.F. n. 472 del 24 maggio 2021, nella parte in cui non inserisce il ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla suddetta procedura concorsuale di cui agli allegati B e C della medesima deliberazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di 110 unità di personale precario e mancata inclusione nell'elenco degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di contratti a tempo determinato con ARIF dal 2011 al 30 giugno 2017, aveva presentato domanda per la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, dichiarando precedenti condanne penali patteggiate e definitive relative a fatti risalenti nel tempo. L'esclusione, comunicata il 25 maggio 2021, richiamava la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1980/2020, che aveva ritenuto incompatibili i precedenti penali con l'accesso al pubblico impiego. Il ricorrente deduceva la natura discriminatoria e vessatoria dell'atto, sostenendo che altri dipendenti con precedenti penali erano stati ammessi; la violazione della normativa sull'accesso al pubblico impiego, del d.P.R. n. 487/1994 e della legge n. 732/1984, che avrebbe abolito il requisito generale della buona condotta; l'irrilevanza dei reati perché non commessi contro la pubblica amministrazione e risalenti nel tempo; eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, anche perché l'atto richiamava una sentenza allora non definitiva. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni. ARIF eccepiva il difetto di legittimazione, poiché al momento della procedura non era più in essere alcun rapporto precario; la mancata impugnazione del bando, che prevedeva il requisito dell'assenza di condanne incompatibili con il pubblico impiego; e la violazione dell'art. 40 c.p.a. per genericità e mancata specifica rubricazione dei motivi. Nel merito sosteneva la legittimità dell'esclusione.
La decisione
Il TAR respinge integralmente il ricorso, rilevando anzitutto il difetto di legittimazione ad agire: la procedura di stabilizzazione presuppone l'esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile da stabilizzare, mentre l'ultimo contratto del ricorrente era cessato il 30 giugno 2017. Il Collegio ravvisa inoltre l'inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione del bando, le cui clausole sull'assenza di condanne incompatibili erano immediatamente lesive e costituivano la fonte diretta dell'esclusione, nonché dalla violazione dell'art. 40 c.p.a. per la mancata specifica indicazione dei motivi. Nel merito, il giudice considera infondata la censura discriminatoria: gli altri dipendenti indicati dal ricorrente erano in servizio all'avvio della procedura e la valutazione della compatibilità dei precedenti penali con il pubblico impiego spetta all'Amministrazione, mediante esame concreto della gravità, molteplicità e reiterazione dei reati. Le condanne dichiarate dal ricorrente, riguardanti anche associazione per delinquere, truffa continuata, falsità, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza, potevano essere ritenute ostative. La legge n. 732/1984 ha abolito il requisito generale della buona condotta, ma non impedisce ai bandi di prevedere specifici requisiti di moralità o l'assenza di condanne incompatibili. È ritenuta sufficiente la motivazione per relationem mediante richiamo alla sentenza del Tribunale del Lavoro, la quale conteneva una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle ragioni della valutazione amministrativa. Le difese giudiziali sono state considerate mera esplicitazione delle ragioni già sottese all'atto, non integrazione postuma di una motivazione nuova. La domanda risarcitoria è dichiarata manifestamente inammissibile e infondata per genericità, assenza di allegazioni concrete e mancanza di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione. Il ricorrente è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 75/2017
La procedura speciale di stabilizzazione presuppone l'esistenza attuale di un rapporto di lavoro flessibile da stabilizzare.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso deve indicare specificamente e distintamente i motivi; la loro esposizione generica può determinare l'inammissibilità.
d.P.R. 487/1994
La disciplina generale dell'accesso al pubblico impiego non impedisce la previsione di requisiti specifici coerenti con la procedura selettiva.
legge 732/1984
L'abrogazione del requisito generale della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici non esclude la possibilità di prevedere, nei bandi, requisiti specifici di moralità o l'assenza di condanne incompatibili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una procedura speciale di stabilizzazione del personale precario presuppone, quale requisito logico-giuridico, l'esistenza attuale del rapporto di lavoro flessibile da stabilizzare; chi non è più titolare di tale rapporto non ha legittimazione a impugnare l'esclusione dalla procedura.
- Quando l'esclusione deriva direttamente dall'applicazione di una clausola del bando che stabilisce un requisito di ammissione, la clausola immediatamente lesiva deve essere impugnata tempestivamente; non è possibile contestarne indirettamente la legittimità impugnando soltanto il successivo provvedimento di esclusione.
- L'abolizione legislativa del requisito generale della buona condotta per l'accesso al pubblico impiego non impedisce all'amministrazione di prevedere, in un bando o in una procedura selettiva speciale, requisiti specifici di moralità o l'assenza di condanne incompatibili con il rapporto di impiego.
- La valutazione della compatibilità dei precedenti penali con l'accesso a un rapporto di pubblico impiego può essere rimessa all'amministrazione, che deve apprezzare concretamente la natura, la gravità, la molteplicità e la reiterazione degli illeciti, senza che rilevi necessariamente la circostanza che i reati siano commessi contro la pubblica amministrazione.
- La motivazione di un provvedimento di esclusione può essere resa per relationem mediante il richiamo a una precedente sentenza conosciuta dall'interessato, purché tale sentenza contenga una ricostruzione completa dei fatti e delle ragioni giuridiche; le difese processuali possono chiarire il ragionamento già sotteso all'atto, ma non introdurre motivi nuovi.
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