Sentenza del 26/09/2019 n. 5480 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Imposta unica sui pronostici e sulle scommesse - Assenza concessione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse quando la raccolta, anche a distanza, sia effettuata senza una concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente contestava, in sostanza, che l'assenza della concessione impedisse l'applicazione dell'imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 1, comma 66, lettera a), della legge n. 220 del 2010, l'art. 1 del D.lgs. n. 54 del 1998 deve essere interpretato nel senso che l'imposta unica è comunque dovuta anche in assenza di concessione. Diversamente, chi raccoglie scommesse illegalmente riceverebbe un trattamento fiscale più favorevole rispetto agli operatori autorizzati. L'esito è coerente con la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lettera a)
Stabilisce che l'art. 1 del D.lgs. n. 54 del 1998 deve essere interpretato nel senso che l'imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza di concessione rilasciata dal MEF.
L'obbligo fiscale prescinde dalla regolarità amministrativa dell'attività di raccolta: anche l'operatore privo di concessione è soggetto all'imposta.
D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 54, art. 1
Disciplina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
La norma, letta alla luce della legge n. 220 del 2010, si applica anche alle scommesse raccolte senza concessione, comprese quelle a distanza.
Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2018
La decisione è richiamata quale precedente a sostegno della legittimità dell'assoggettamento all'imposta unica degli operatori privi di concessione.
Massime di principio
- L'assenza di una concessione amministrativa non esclude automaticamente l'obbligo di pagamento dell'imposta collegata all'attività esercitata.
- Un'attività illegale non può ottenere un vantaggio fiscale rispetto a un'attività identica svolta da un operatore autorizzato.
- Per verificare l'imponibilità occorre distinguere il piano fiscale da quello autorizzatorio: la mancanza di concessione può costituire violazione amministrativa o penale, ma non elimina necessariamente il debito d'imposta.
- Nel settore delle scommesse, l'imposta unica può essere dovuta anche per la raccolta effettuata a distanza e tramite operatori non concessionari, secondo la normativa applicabile.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la disciplina vigente al momento della raccolta sia gli eventuali precedenti della Corte costituzionale e della giurisprudenza tributaria.
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