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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36441/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato per molti anni attività di elettricista di manutenzione in favore della società ricorrente. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° dicembre 1985 e tuttora in essere, ritenendo che l'attività fosse stata svolta in regime di interposizione fittizia di manodopera; aveva inoltre ordinato il ripristino del rapporto, l'inquadramento al quinto livello e la regolarizzazione previdenziale. La società ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 3 l. n. 1369/1960 e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, contestando la qualificazione dei fatti come appalto illecito e chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio; con il secondo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petizione, assumendo che la Corte territoriale abbia fondato la decisione sulla mancata produzione di contratti di appalto anteriori al 2005, circostanza non dedotta dalla controparte, ma formula il motivo come violazione di legge; con il terzo denuncia omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prova testimoniale escluderebbe l'illegittimità dell'appalto, ma in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile l'intero ricorso. Ritiene inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mira a contestare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti dai giudici di merito in ordine all'interposizione fittizia di manodopera. Dichiara inammissibile anche il secondo motivo, perché la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., e comunque la censura investe la valutazione probatoria della mancata produzione dei contratti di appalto. Dichiara infine inammissibile il terzo motivo, poiché, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, chiede in realtà una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, senza rispettare i rigorosi limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. va fatta valere come nullità della sentenza/procedimento; il vizio motivazionale ex n. 5 non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un error in procedendo e deve essere specificamente denunciata come nullità della decisione, non come violazione di legge sostanziale.

  • art. 3 l. n. 1369 del 1960

    Norma invocata per censurare la qualificazione dell'appalto come illecito e l'affermata interposizione fittizia di manodopera.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Norma invocata nel contestare la ricostruzione dell'appalto e la ritenuta interposizione fittizia di manodopera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: se la censura investe l'accertamento storico compiuto dal giudice di merito, essa non è deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento espresso alla nullità della decisione o del procedimento; non è sufficiente incardinarla come violazione di legge sostanziale.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle prove testimoniali, già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla qualificazione di un rapporto come interposizione fittizia di manodopera o appalto illecito, la contestazione in cassazione deve riguardare un vero errore di sussunzione, non la diversa lettura delle prove.
  • La mancata produzione di documenti rileva, di regola, come elemento della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito e non come fatto costitutivo nuovo della domanda o dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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