Cassazione Penale, Sentenza n. 11260/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, ai soli fini civili, della dichiarazione di responsabilità per truffa già pronunciata in primo grado. Il ricorrente deduceva: 1) mancata pronuncia di estinzione del reato per remissione di querela dedotta dall'assenza delle parti civili in udienza di appello; 2) improcedibilità per tardività della querela relative ad alcuni offesi (SGREVA Enrico e Giorgio); 3) vizio di motivazione sulla responsabilità penale rispetto ad altri offesi (PERUSI Marco e altri) in ragione dei pagamenti parziali e dell'adempimento esclusivo degli acquirenti; 4) assenza di prova del vaglia online e dell'incasso relativamente a SIGNORINI Biancamaria; 5) mancata valutazione dell'SMS del 27/12/2007 come tempestiva richiesta di restituzione; 6) illegittima condanna alle spese d'appello verso parti civili assenti in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutti i motivi ritenendoli manifestamente infondati o meramente riformulazioni dei fatti. Motivazioni principali: l'assenza delle parti civili in udienza di appello non equivale a revoca tacita della costituzione (la costituzione era già avvenuta e le conclusioni di primo grado restano valide); le vittime hanno acquisito consapevolezza gradualmente e pertanto la querela non è tardiva; i pagamenti parziali non escludono la truffa quando i servizi/viaggi erano inesistenti; il vaglia risultava documentalmente prodotto e credibile; l'SMS è stato correttamente interpretato come tentativo di recupero del denaro precedente alla consapevolezza del reato; le richieste scritte delle parti civili erano presenti e legittime. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 82 cod. proc. pen. (comma 2)
La disposizione sull'effetto della mancata comparizione ai fini delle conclusioni vale per il primo grado; in appello la costituzione precedente e le conclusioni rimangono valide e l'assenza non equivale a revoca tacita della costituzione della parte civile.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese e per la condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo per comminare la sanzione equitativa di euro 3.000,00.
Sezioni Unite n. 31663/2016
Richiamata nell'avviso d'udienza ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia citata attenga a profili diversi e non possa essere invocata per ritenere revocata la costituzione già intervenuta; quindi l'avviso era illegittimo nel senso prospettato dal ricorrente.
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 2, sent. n. 5193/2019; Sez. 2, sent. n. 24063/2008; Sez. 6, sent. n. 25012/2013; Sez. 5, sent. n. 24637/2018)
Richiami giurisprudenziali usati per confermare i principi: validità delle conclusioni di primo grado negli stadi successivi del processo e il principio per cui l'assenza in appello non comporta automaticamente rinuncia agli atti di costituzione di parte civile.
Massime di principio
- L'assenza della parte civile in udienza di appello non costituisce automaticamente revoca tacita della querela quando la costituzione è già avvenuta e le conclusioni di primo grado permangono; occorre verificare l'effettiva volontà di rinuncia.
- La decorrenza del termine per proporre querela si valuta in base al momento in cui la vittima ha effettiva e consapevole conoscenza del fatto costituente reato; atti o circostanze successive che chiariscono la frode possono estendere la finestra temporale.
- Pagamenti parziali o comunicazioni di futura intenzione di pagare non escludono la truffa se il bene o servizio promesso risultano inesistenti o mai forniti; la valutazione deve considerare la natura ingannevole dell'offerta e l'assenza di documentazione comprovante le prestazioni.
- Documenti di pagamento (es. vaglia) allegati e contestualizzati in un fascicolo possono costituire prova credibile dell'avvenuto versamento; l'assenza di contestazione specifica rafforza la loro efficacia probatoria.
- Comunicazioni come SMS volte a ottenere la restituzione del denaro possono essere interpretate come tentativi di recupero antecedenti alla consapevolezza dell'essere stati truffati e non come prova della conoscenza immediata del reato.
- In appello sono ammissibili istanze e richieste anche fuori udienza se le conclusioni di primo grado restano operative; la mancata presenza in udienza non impedisce la partecipazione con atti scritti già depositati.
- Un ricorso chiaramente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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