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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1475/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione del 17 marzo 2005, alla società è stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, relativo a costi ritenuti indeducibili e, in particolare, a ricavi per interessi attivi non contabilizzati su finanziamenti concessi a società controllate e collegate. L’Ufficio ha ritenuto che i prestiti, non annotati nei libri sociali e contabili, dovessero presumersi onerosi; la società aveva invece sostenuto che fossero infruttiferi e aveva prodotto contratti con data certa, richiamando inoltre l’accentramento dei rapporti bancari. Dopo l’esito sfavorevole dei giudizi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. Con il primo ha denunciato ultrapetizione per avere la CTR richiamato la disciplina antielusiva dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, benché la controversia vertesse sull’accertamento analitico-induttivo. Con il secondo ha contestato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’antieconomicità, da sola, non bastasse e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti. Con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 43 TUIR e omessa motivazione, sostenendo che i contratti con data certa provassero l’infruttuosità dei finanziamenti e che la presunzione di onerosità fosse superata. Con il quarto ha contestato, in subordine, la misura del 5% applicata per quantificare gli interessi, sostenendo che dovessero essere utilizzati gli interessi legali o il costo del denaro. Con i motivi dal quinto al decimo ha denunciato omessa pronuncia della CTR su specifiche contestazioni relative all’inerenza o deducibilità di: premio assicurativo 2002-2003, costi di una vettura, spese di condono, omaggi, costi pluriennali e immobilizzazioni immateriali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo, pur fondato nella parte in cui rilevava l’estraneità della disciplina antielusiva alla contestazione, è stato disatteso perché la sentenza regionale conteneva un’ulteriore ratio autonoma sull’accertamento della mancata contabilizzazione, sufficiente a sorreggere la decisione. Il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la presunzione legale di onerosità dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 43 TUIR si applica anche ai soci imprenditori, individuali o collettivi; in assenza di prova idonea a superarla, gli interessi concorrono al reddito d’impresa. Il quarto motivo è stato rigettato perché il riferimento al tasso usualmente praticato nei pochi finanziamenti infragruppo onerosi è stato ritenuto congruo nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo. I motivi dal quinto al decimo sono stati rigettati: non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda risulta implicitamente dalla costruzione logico-giuridica della decisione, purché questa sia sorretta da motivazione logica e adeguata. La società ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 43 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo “fisica” dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche.

    La presunzione legale di onerosità dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 43 TUIR si applica anche quando il socio finanziatore è un imprenditore individuale o collettivo; non è limitata ai soci persone fisiche.

  • art. 45 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Ne consegue che, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa (individuale o collettiva), come espressamente previsto dal citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45 e confermato dall’art. 95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d’impresa “da qualsiasi fonte provenga” (numerazione delle norme anteriore al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).

    Se non viene superata la presunzione di onerosità del finanziamento, i relativi interessi attivi concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

    La Corte ha ritenuto infondata la contestazione relativa all’accertamento analitico-induttivo, anche alla luce dell’autonoma ratio della sentenza impugnata sulla ricostruzione dei ricavi non contabilizzati.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda.

    L’omessa trattazione espressa di una domanda non integra omessa pronuncia quando il suo rigetto sia necessariamente implicito nella soluzione adottata dal giudice.

Massime di principio

  • La presunzione legale di onerosità dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, prevista dall’art. 43 TUIR, opera anche quando il socio finanziatore è un imprenditore individuale o una società; in mancanza di prova idonea a superarla, gli interessi attivi concorrono al reddito d’impresa.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o della specifica richiesta risulti implicitamente dalla struttura logico-giuridica della decisione e sia incompatibile con il suo accoglimento; il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni argomento o a esaminare singolarmente tutte le risultanze, se espone una motivazione logica e adeguata fondata sugli elementi ritenuti decisivi.
  • Una censura contro una delle rationes decidendi non determina la cassazione della sentenza se un’ulteriore ratio autonoma, non validamente censurata, è sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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