Cassazione Civile, Ordinanza n. 34328/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di autonoma organizzazione: i propri redditi derivavano quasi esclusivamente da prestazioni rese a favore di una società di revisione, nell'ambito della cui struttura egli operava. L'Ufficio aveva formato silenzio-rifiuto; sia il giudice tributario di primo grado sia la CTR avevano respinto la domanda, ritenendo sussistente il presupposto impositivo anche in ragione del collegamento del contribuente con la struttura della società e della sua qualità di socio. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, lamentando che la CTR avesse erroneamente imputato a lui un'organizzazione in realtà facente capo a un distinto soggetto giuridico, senza una struttura propria del professionista.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione deve essere riferibile alla persona del contribuente e non può desumersi dalla mera partecipazione o operatività all'interno dell'organizzazione predisposta da un soggetto terzo. Poiché la CTR aveva valorizzato un'organizzazione appartenente alla società di revisione e non una struttura autonoma del professionista, la sentenza è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e quindi riconoscendo il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
il presupposto dell'IRAP richiede l'esistenza di autonoma organizzazione, che deve essere riferibile al contribuente e non a un'organizzazione di terzi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità della sentenza impugnata
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso
art. 2, d.lgs. 446/1997
norma base del presupposto impositivo IRAP, interpretata nel senso della necessaria imputabilità personale dell'organizzazione
Massime di principio
- In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione non può essere desunta dalla mera attività svolta dal professionista all'interno della struttura organizzativa di una società terza: l'organizzazione rilevante deve fare capo al contribuente stesso, anche sotto il profilo organizzativo.
- Quando il giudice di merito accerti che il professionista ha operato essenzialmente nell'ambito di un apparato organizzativo altrui e non disponga di una propria struttura, il presupposto impositivo IRAP difetta.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo la domanda originaria del contribuente dopo avere cassato la sentenza impugnata.
- Nel giudizio sul rimborso IRAP il contribuente può contestare la sussistenza dell'autonoma organizzazione deducendo che i fattori produttivi e l'apparato organizzativo siano riferibili esclusivamente a un soggetto terzo.
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