Cassazione Civile, Ordinanza n. 26533/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'erogazione di un'anticipazione su contributo pubblico per investimenti, garantita da una polizza/garanzia autonoma rilasciata da una compagnia assicurativa a favore dell'ente gestore del fondo regionale. L'impresa beneficiaria del finanziamento avrebbe dovuto realizzare opere per almeno un terzo delle spese approvate e produrre la documentazione necessaria per il saldo; poiché non vi sarebbe stato tale adempimento e il finanziamento era stato revocato, l'ente gestore ha chiesto l'adempimento della garanzia. Il garante ha resistito sostenendo l'inoperatività della garanzia per mancato avveramento della condizione prevista dalla polizza. La corte d'appello ha accolto il gravame del garante, ritenendo non assolto dall'ente l'onere di provare il mancato avveramento della condizione, ma valorizzando comunque la documentazione prodotta dalla compagnia come prova del mancato superamento della soglia minima di opere/spese. In cassazione l'ente gestore ha dedotto sei motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per errata allocazione dell'onere della prova e per il principio di vicinanza; erronea considerazione dell'IVA nel calcolo delle spese; violazione del principio di acquisizione della prova; mancata valorizzazione di una pretesa ricognizione di debito; ulteriori censure sempre sull'IVA e sulla prova. Si è inoltre sostenuta la presenza, nelle direttive di attuazione richiamate dal rapporto, di regole documentali opponibili anche al garante e tali da incidere sull'onere probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, confermando la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale non avesse violato il principio di acquisizione della prova, poiché aveva fondato la decisione anche sulla documentazione prodotta dal garante e non solo sulla distribuzione dell'onere probatorio. Ha poi affermato che la censura ex art. 2697 c.c. era formulata in modo non corretto, perché tale norma è violata solo quando l'onere venga attribuito a soggetto diverso da quello individuato dalle regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni. Sono state dichiarate nuove, e dunque inammissibili, le deduzioni sull'esclusione dell'IVA dal computo delle spese e sul preteso patto di modifica dell'onere della prova, oltre a ritenersi non decisiva la tesi della ricognizione di debito, che avrebbe richiesto comunque un appello incidentale a fronte del rigetto implicito dell'eccezione avversaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella individuata dalle regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una diversa lettura del merito.
art. 366, n. 6, c.p.c.
In cassazione la parte deve riportare compiutamente gli atti e le allegazioni su cui fonda la censura; la mancata specifica riproduzione rende la doglianza inammissibile quando si deduca un fatto o un'eccezione nuova.
art. 183 c.p.c.
Richiamato come sede in cui sarebbe stata svolta la deduzione sull'IVA, ma la Corte ha rilevato che tale deduzione non era stata adeguatamente dimostrata come già proposta in merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito assegna l'onere della prova a una parte diversa da quella cui esso spetta secondo la struttura della fattispecie; non è configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla prova in una richiesta di rivalutazione del merito; il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata.
- Le questioni nuove, se non risultano specificamente dedotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio, sono inammissibili in cassazione; incombe sul ricorrente l'onere di indicare in modo puntuale dove e come la questione sia stata proposta.
- Una clausola di garanzia autonoma va interpretata autonomamente rispetto al rapporto finanziato o al rapporto principale; eventuali regole documentali previste per l'erogazione del contributo non si estendono automaticamente alla disciplina dell'obbligazione del garante.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una di esse rende inutile l'eventuale fondatezza delle altre censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →