Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15585/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di pagamento TARI relativo all’anno 2015, notificato da un Comune a una società che gestisce un villaggio turistico nel territorio comunale, per omesso versamento dell’importo di euro 74.185,72. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con conferma della validità dell’atto impositivo e riconoscimento alla società della sola riduzione del 10% prevista dal regolamento comunale per le utenze stagionali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul regime tariffario TARSU/TARI, sostenendo che il passaggio da TARSU/TIA/TARES a TARI non avrebbe mutato la sostanza del tributo e che si sarebbero dovute applicare le disposizioni del d.lgs. 507/1993 richiamate in primo grado; 2) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello avesse ritenuto legittima l’applicazione di tariffe per alberghi con ristorazione a un villaggio turistico, pur in assenza di una specifica categoria regolamentare per quest’ultimo; 3) violazione delle norme TARSU, contestando la sola riduzione del 10% e sostenendo che l’attività, svolta solo in alcuni mesi dell’anno, avrebbe dovuto essere considerata non imponibile o comunque meritevole di maggiore agevolazione; 4) ancora violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, deducendo carenza e contraddittorietà della prova della pretesa tributaria e delle ragioni oggettive della tassazione e delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la disciplina TARSU/TARES/TARI consente ai Comuni di classificare gli immobili in categorie e sottocategorie secondo la loro potenzialità di produrre rifiuti, con ampia discrezionalità regolamentare; che il villaggio turistico può essere ricondotto, per categoria e non per analogia, alla categoria degli alberghi-ristoranti, trattandosi di attività assimilabili per destinazione e uso degli spazi; che l’uso stagionale dell’immobile non esclude il presupposto impositivo, essendo necessaria una condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo e non il semplice mancato utilizzo per scelta o esigenza dell’utente; che la riduzione stagionale del 10% trovava fondamento nel regolamento comunale e nella licenza stagionale rilasciata; che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, secondo l’orientamento richiamato, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, senza comunque alterare la ripartizione dell’onere della prova, che impone al contribuente di dimostrare i presupposti di esenzioni o riduzioni. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di una sanzione ex art. 96, quarto comma, c.p.c. di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La proposta di definizione accelerata e la decisione camerale non determinano incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta a far parte del collegio giudicante.

  • art. 51, primo comma, n. 4), c.p.c.

    La precedente proposta di definizione anticipata non integra causa di incompatibilità del consigliere.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato allo spoglio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L’esclusione dal tributo richiede una condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile; il semplice mancato utilizzo stagionale non basta.

  • art. 66 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La riduzione per attività stagionali è subordinata a una previsione regolamentare e, se invocata, deve essere tempestivamente denunciata e provata.

  • art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La classificazione delle categorie tariffarie non è tassativa; il Comune dispone di ampia discrezionalità nell’individuare categorie e sottocategorie omogenee per potenzialità di rifiuti.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    I rapporti tra tariffe rilevano come criterio di legittimità della delibera in relazione ai costi del servizio, non come confronto tra tariffe delle singole categorie.

  • art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Il consiglio comunale ha competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, entro i limiti previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 650, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, come già avveniva per la TARSU e per il TARES.

  • art. 14, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato come precedente formulazione legislativa del criterio tariffario poi ripreso dalla TARI.

  • art. 64 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come antecedente normativo del criterio di commisurazione tariffaria.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ha natura sostanziale e si applica ai soli giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore; non altera il riparto dell’onere della prova già vigente.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La norma sulla ripartizione dell’onere probatorio resta ferma; il contribuente deve provare i presupposti di riduzioni o esenzioni invocate.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la condanna equitativa del soccombente, ma non in favore della parte vittoriosa rimasta intimata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La condanna può essere pronunciata anche d’ufficio con funzione deterrente e sanzionatoria per ricorsi defatigatori, anche se la parte intimata non si è costituita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, TARES e TARI, i Comuni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella classificazione delle utenze in categorie e sottocategorie, purché la classificazione sia coerente con l’omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e con il regolamento comunale.
  • La mancata espressa previsione regolamentare di una specifica categoria non impedisce la tassazione di un’attività assimilabile ad altra categoria tipizzata, quando l’assimilazione avvenga per categoria e non per analogia e risulti coerente con la destinazione e l’uso degli spazi.
  • L’uso stagionale o il mancato utilizzo di fatto dell’immobile non escludono il presupposto impositivo: l’esenzione richiede una condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo del bene, che deve essere allegata e provata dal contribuente.
  • Le riduzioni tariffarie per attività stagionali operano solo se previste dal regolamento comunale e, ove la disciplina lo richieda, presuppongono una specifica denuncia o richiesta al Comune; la semplice deduzione processuale non basta.
  • In tema di tributi sui rifiuti, l’onere di provare i presupposti di esenzioni o riduzioni grava sul contribuente, mentre l’Amministrazione deve provare la fonte dell’obbligazione tributaria in termini generali.
  • L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, come interpretato dalla Corte, ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere pronunciata anche d’ufficio in presenza di ricorso manifestamente infondato, quale misura equitativa e deterrente nei confronti della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.