Sentenza del 08/11/2017 n. 26453 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, sostenendo che alcuni immobili di sua proprietà, destinati ad alloggi di servizio per il personale, fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Ha dedotto che l'intero patrimonio alloggiativo militare fosse funzionale ai fini istituzionali, indipendentemente dalla collocazione degli immobili dentro o fuori gli stabilimenti militari e dal fatto che gli alloggi fossero concessi in locazione. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove e la motivazione della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esenzione ICI richiede una destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Tale requisito non ricorre quando l'immobile sia concesso a terzi per esigenze abitative private, soprattutto dietro pagamento di un canone. La proprietà pubblica, la destinazione ad alloggio di servizio, l'utilizzo da parte di militari e la mera finalità indirettamente connessa all'attività istituzionale non sono sufficienti. Gli immobili, inoltre, erano situati fuori dallo stabilimento militare e non è stata fornita prova idonea della loro destinazione diretta ai compiti istituzionali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione ICI riguarda gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma e "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
L'esenzione è applicabile solo quando l'immobile sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Non è sufficiente una destinazione indiretta o meramente strumentale, né la sola proprietà pubblica.
L. n. 497 del 1978, artt. 1, 5 e 6
Le disposizioni relative al patrimonio abitativo della Difesa non consentono, da sole, di qualificare ogni alloggio di servizio come immobile direttamente destinato a fini istituzionali ai fini dell'esenzione ICI.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione grava sull'ente che la invoca. La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve evidenziare una concreta violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, oppure un vizio motivazionale nei limiti consentiti. Non può trasformarsi in una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie, in quanto eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva: occorre dimostrare puntualmente tutti i presupposti previsti dalla norma.
- Per gli immobili pubblici non è sufficiente la titolarità da parte dello Stato o di un ente pubblico; è necessaria una destinazione concreta, esclusiva, diretta e immediata allo svolgimento dei compiti istituzionali.
- La concessione dell'immobile a terzi per esigenze abitative private, soprattutto mediante pagamento di un canone, costituisce normalmente un indice di utilizzo privatistico incompatibile con l'esenzione.
- La destinazione ad alloggio di servizio o l'utilizzo da parte di dipendenti pubblici non dimostra automaticamente il collegamento diretto con le funzioni istituzionali.
- La collocazione dell'immobile fuori da una struttura o installazione istituzionale può essere un elemento contrario alla sussistenza dell'esenzione, ma va valutata insieme alle concrete modalità di utilizzo.
- L'ente che richiede l'esenzione deve produrre documentazione idonea a dimostrare la destinazione istituzionale diretta; i soli atti di concessione o locazione possono non essere sufficienti.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: bisogna dimostrare un errore nell'applicazione della legge o un vizio motivazionale rilevante.
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