Sentenza del 23/01/2018 n. 193 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - dichiarazione annuale - omessa presentazione - compensabilità del debito - non è possibile. Accise - omessa presentazione di dichiarazione - violazione meramente formale - non è tale - compensazione - non opera d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'omessa dichiarazione annuale costituisse una violazione meramente formale e che il debito per accise dovesse essere compensato con il credito derivante dagli acconti già versati. L'Amministrazione, invece, aveva commisurato la sanzione all'ammontare dell'imposta asseritamente evasa, senza detrarre o compensare d'ufficio gli acconti. La contestazione della compensazione è stata inoltre formulata dal contribuente soltanto dopo l'avvio della contestazione da parte dell'Ufficio.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. L'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle accise non è stata ritenuta una violazione meramente formale, poiché l'adempimento ha rilevanza sostanziale per la determinazione e il controllo dell'imposta. Il debito non poteva essere compensato d'ufficio con gli acconti versati: la compensazione civilistica non opera automaticamente, ma deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata. Poiché l'eccezione è stata sollevata solo dopo la contestazione dell'Ufficio, essa è stata considerata tardiva. La sanzione è stata quindi correttamente rapportata all'imposta asseritamente evasa, senza considerare la situazione creditoria prospettata dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 1242 del Codice civile
La compensazione si verifica solo tra debiti e crediti reciproci, liquidi ed esigibili, e deve essere fatta valere dalla parte interessata.
La compensazione civilistica non opera d'ufficio: deve essere richiesta o eccepita dalla parte interessata e, nel caso esaminato, l'eccezione è stata ritenuta tardiva perché formulata soltanto dopo la contestazione dell'Ufficio.
Disciplina delle accise sulla dichiarazione annuale
La dichiarazione annuale ai fini delle accise costituisce un adempimento sostanziale e non meramente formale. La sua omissione può giustificare una sanzione parametrata all'imposta asseritamente evasa.
Massime di principio
- L'omessa presentazione di una dichiarazione tributaria può essere considerata sostanziale, e non meramente formale, quando impedisce o ostacola la determinazione e il controllo dell'imposta.
- Eventuali acconti, crediti o pagamenti già effettuati non riducono automaticamente il debito contestato né la base della sanzione: devono essere fatti valere tempestivamente e adeguatamente documentati.
- La compensazione non viene normalmente applicata d'ufficio quando si fonda su rapporti civilistici o su una posizione creditoria del contribuente; è necessario eccepirla nei tempi e nelle sedi appropriate.
- Per evitare la tardività, il contribuente deve prospettare l'esistenza di crediti o pagamenti imputabili al debito già nelle prime fasi del procedimento, prima o contestualmente alla contestazione dell'Amministrazione.
- La sanzione può essere commisurata all'imposta asseritamente evasa anche se il contribuente sostiene di avere versato acconti, qualora tali versamenti non siano stati tempestivamente considerati o fatti valere secondo le regole applicabili.
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