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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'accertamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all'istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all'attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 26 febbraio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202502630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Siena sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sull'istanza, presentata dal 26 febbraio 2025, volta a ottenere l'accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'attribuzione di idonee misure, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Nel corso del giudizio il ricorrente è stato inserito nel CAS di Chiusi il 10 novembre 2025; entrambe le parti hanno quindi riconosciuto il venir meno della materia del contendere. La difesa del ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita perseguito, ossia l'inserimento in un centro di accoglienza. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni, oggetto di recenti interventi giurisprudenziali comunitari e nazionali. Ha tuttavia liquidato, in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale di euro 2.284,50, pari al 50% dei valori minimi complessivi indicati per le fasi di studio, introduttiva, cautelare e decisionale, oltre spese generali e ulteriori accessori di legge, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione di fatto o di diritto che rende inutilmente proseguibile il giudizio.

    Applicato dal TAR per dichiarare l'improcedibilità del ricorso, poiché l'inserimento del ricorrente nel CAS ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Indicato quale disciplina delle misure di accoglienza richieste dal ricorrente.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione del compenso professionale spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il dimezzamento al 50% dei compensi professionali liquidati nel patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • La novità delle questioni trattate e l'esistenza di recenti interventi giurisprudenziali comunitari e nazionali possono giustificare la compensazione delle spese di lite, anche quando il ricorrente abbia conseguito nel corso del giudizio il risultato sostanziale perseguito.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore può essere liquidato secondo i valori minimi parametrali, con il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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