Cassazione Penale, Sentenza n. 26731/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contesta che il Tribunale di Ancona, nella sentenza di condanna per ricettazione, ha indicato nel dispositivo solo la pena detentiva (6 mesi di reclusione) omettendo la pena pecuniaria di euro 400, pur risultante dalla motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha osservato che l'ipotesi attenuata di ricettazione (art. 648 cod. pen., comma rilevante) impone l'inflizione di entrambe le pena, detentiva e pecuniaria. Avendo il Tribunale omesso la multa nel dispositivo nonostante ne avesse fissato l'importo (euro 400) nella motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria e ha determinato la sanzione in euro 400 di multa, sulla base delle valutazioni già espresse nella motivazione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
riferimento all'ipotesi attenuata (nella motivazione indicata come "ipotesi lieve" e come comma secondo dal Tribunale; la Corte richiama l'attuale comma quarto)
La norma prevede, per la fattispecie attenuata della ricettazione, l'obbligo di infliggere sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria; l'omissione della multa nel dispositivo costituisce violazione di legge
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
presente negli atti come richiesta del Procuratore generale
Utilizzato come base procedurale per chiedere la correzione del dispositivo della sentenza da parte del pubblico ministero; in sostanza la parte ha invocato la rettifica formale dell'errore materiale nel dispositivo
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
norma richiamata dalla Corte per l'annullamento senza rinvio
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando l'errore è limitato e la determinazione di una parte della decisione (qui: la pena pecuniaria) può essere stabilita in questa sede sulla base della motivazione già contenuta nella sentenza impugnata
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza contiene l'indicazione di una pena (es. multa) che però è stata omessa nel dispositivo, la parte interessata (anche il pubblico ministero) può chiedere la correzione: la Corte può annullare senza rinvio e determinare la pena se l'importo è chiaramente desumibile dalla motivazione
- Quando una norma penale (qui l'ipotesi attenuata di ricettazione) prescrive l'applicazione congiunta di più tipi di sanzione, l'omissione di una di esse nel dispositivo integra una violazione di legge formale correggibile
- La Corte provvede senza rinvio solo se la correzione non richiede nuovi accertamenti di merito e la determinazione della pena pecuniaria è già sufficientemente precisa nella motivazione; in caso di incertezza la pronuncia dovrà essere annullata con rinvio
- È utile, in fase di redazione della sentenza, verificare la coerenza tra motivazione e dispositivo per evitare impugnazioni per vizi formali e la conseguente rettifica giudiziaria
- La parte che rileva l'errore formale nel dispositivo dovrebbe indicare esplicitamente l'articolo procedurale idoneo per chiedere la correzione (es. art. 619 c.2 c.p.p.), poiché ciò agevola l'intervento della Corte
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