Sentenza n. 591/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1092/2023, passata in giudicato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza n. 1092/2023 del Tribunale di Messina, che aveva riconosciuto all’erede del beneficiario deceduto il diritto ai ratei maturati e non riscossi dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della l. n. 210/1992, oltre a interessi, rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 144/2025 ed era passata in giudicato il 13 ottobre 2025. I ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’obbligo del Ministero di adempiere al giudicato, ordinare l’esecuzione della pronuncia e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato, sulla base delle determine di liquidazione prodotte dal Ministero e delle dichiarazioni della parte ricorrente, che il titolo giudiziale era stato integralmente eseguito nelle more del giudizio, con pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui tale declaratoria segue alla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 210/1992
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto ai ratei maturati e non riscossi dell’indennizzo previsto dalla disposizione, spettante al beneficiario per epatopatia HBV correlata e trasmesso all’erede.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena esecuzione del titolo giudiziale durante il processo e il conseguente integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza ottemperanda lo aveva richiamato per disciplinare la decorrenza e i limiti degli accessori dovuti sui ratei dell’indennizzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nel corso del processo e il ricorrente ottiene piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’integrale esecuzione del giudicato nelle more del giudizio rende non necessario impartire ulteriori ordini conformativi o nominare un commissario ad acta, venendo meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione di ottemperanza.
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