Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 957/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.19783/2021 che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Il ricorrente contestava l'omessa pronuncia della Suprema Corte su più motivi (in particolare sulla ammissibilità e valutazione di documentazione bancaria di terzi prodotta nella fase precontenziosa, sulla violazione del principio di buona fede e leale cooperazione da parte dell'Amministrazione che aveva concordato una proroga per la produzione documentale e poi ne aveva contestato l'utilizzabilità, e sull'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla produzione di documenti in contraddittorio), nonché la fondatezza dell'accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2005-2007.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo che l'ordinanza n.19783/2021 contenesse un vizio revocatorio per omessa pronuncia su più motivi sostanziali (terzo, quarto e quinto motivo ritenuti fondati; il sesto assorbito). Richiamando la sentenza Cass. n.34538/2021 sulla vicenda collegata, ha affermato il principio per cui, se il termine per la produzione di documenti ai sensi dell'art.32 d.P.R. n.600/1973 è stato prorogato per accordo tra le parti, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario senza che sia necessaria l'allegazione ex quinto comma dell'art.32, e l'Amministrazione non può poi dichiararli inutilizzabili; ha inoltre sottolineato la violazione dei principi di lealtà e buona fede ex art.10 legge n.212/2000 quando l'Agenzia ha concordato una proroga e successivamente ha contestato la documentazione. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito per riesame, rinviando anche la disciplina sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29/09/1973 n.600, art. 32 (commi 4 e 5)

    L'invito dell'Amministrazione a fornire dati e documenti (art.32, comma 4) assolve alla funzione di dialogo precontenzioso; l'inottemperanza comporta preclusione/inutilizzabilità dei documenti non prodotti. Tuttavia, se il termine per la produzione viene prorogato per accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili in giudizio senza necessità di ottemperare alla procedura del comma 5 (allegazione all'atto introduttivo e dichiarazione di impossibilità per causa non imputabile).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10

    Principio di lealtà, correttezza e collaborazione tra Fisco e contribuente: se l'Amministrazione concorda una proroga per la produzione documentale non può poi contestarne l'utilizzabilità, pena la violazione di tali principi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, art. 112, art. 391-bis e art. 395

    Art.360 e art.112: regolano i motivi di cassazione (omessa pronuncia, violazione di legge). Art.391-bis e art.395 disciplinano la revocazione per errore di fatto e indicano i presupposti per la revocazione delle decisioni della Cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U., n.31032/2019) secondo cui la revocazione è ammissibile quando vi è errore di fatto derivante dall'omessa decisione su motivi emergenti dagli atti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 53

    Riferimenti alla garanzia del diritto di difesa (art.24) e al principio di capacità contributiva/proporzionalità fiscale (art.53) come principi costituzionali rilevanti nel controllo sulla legittimità dell'accertamento tributario e sulle garanzie procedurali del contribuente.

  • Cassazione civile/tributaria, pronunce richiamate (es. Cass. n.34538/2021; Cass. Sez. U. 27/11/2019 n.31032)

    Cass. n.34538/2021: stabilisce che i documenti prodotti entro un termine concordato in sede precontenziosa vanno considerati utilizzabili e devono essere valutati dal giudice di merito; l'Amministrazione che concorda la proroga non può poi dichiarare l'inutilizzabilità degli stessi. Cass. Sez. U. n.31032/2019: chiarisce i presupposti della revocazione per errore di fatto in decisioni della Cassazione.

Massime di principio

  • Se in sede di contraddittorio/precontenzioso il termine per la produzione documentale previsto dall'art.32 d.P.R. n.600/1973 viene prorogato di comune accordo tra contribuente e Amministrazione, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono utilizzabili nel giudizio tributario anche se non allegati all'atto introduttivo; la deroga prevista dal comma 5 non è necessaria in tali casi.
  • L'Amministrazione finanziaria che concorda una proroga e poi, in giudizio, dichiara i documenti tardivi o inutilizzabili viola i principi di lealtà e buona fede (art.10 legge n.212/2000) e può essere censurata dal giudice.
  • La preclusione amministrativa/processuale prevista per l'omessa o intempestiva risposta all'invito ai sensi dell'art.32 opera se non è stata concordata una proroga e se il contribuente non esibisce i documenti secondo le forme richieste; in caso di accordo sulla proroga i documenti devono essere valutati dal giudice.
  • La revocazione di una decisione della Corte di Cassazione è ammessa per errore di fatto quando il giudice di legittimità ha omesso di decidere su motivi che risultano chiaramente dagli atti (divergente rappresentazione tra sentenza e documenti di causa), mentre non è strumento per contestare scelte di merito o valutazioni di diritto già effettuate.
  • Se l'Amministrazione menziona e utilizza documenti nella motivazione dell'avviso di accertamento, non può contemporaneamente sostenere la loro inutilizzabilità: o li esclude del tutto o li valuta; la menzione mentre se ne nega l'efficacia è condotta contraddittoria rilevabile in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.