Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2019, pubblicata in data 17/09/2021, notificata in data 13/03/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti a termine intercorsi tra le parti e condannato l'Amministrazione al pagamento di € 32.339,83, al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 1° luglio 2001, all'inquadramento nella fascia stipendiale relativa allo scaglione di 15-20 anni, alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento dei danni ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 nella misura di dieci mensilità, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 marzo 2025 ed era passata in giudicato. La ricorrente ha rappresentato che nessuna delle statuizioni era stata eseguita, neppure parzialmente, e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare né documentare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero per mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore, mediante il pagamento di € 32.339,83, il riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 1° luglio 2001, l'inserimento nella fascia stipendiale dello scaglione 15-20 anni, la regolarizzazione contributiva e il pagamento del risarcimento di dieci mensilità ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, oltre interessi, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte. Ha inoltre disposto che, in caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato, provveda entro ulteriori trenta giorni il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Ha ritenuto giustificata l'astreinte per il ritardo già maturato, stabilendo che la penalità decorra dall'eventuale inosservanza dei termini fissati in sentenza e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a verificare e assicurare l'esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dall'eventuale ulteriore inottemperanza ai termini giudiziali.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua tra i contenuti della sentenza il provvedimento necessario ad assicurare l'attuazione delle pronunce passate in giudicato.

  • art. 32, comma 5, l. 183/2010

    Costituisce il titolo normativo del risarcimento di dieci mensilità già riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, che il Ministero è tenuto a eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è finalizzato a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e negato dall'amministrazione mediante inerzia o comportamento omissivo.
  • L'amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti tracciati dal giudicato, sulle modalità esecutive.
  • La mancata contestazione e la mancata produzione di elementi dimostrativi dell'adempimento, da parte dell'amministrazione costituita formalmente ma priva di difese sostanziali, consentono di ritenere non contestata l'inerzia allegata dal ricorrente e di accertare l'inottemperanza quando il giudicato non risulta eseguito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione, nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e prevedere una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dall'inosservanza del termine giudiziale e, nel caso di obbligazioni pecuniarie, essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.