Cassazione Civile, Ordinanza n. 19779/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un imprenditore edile individuale, contestando IVA e IRPEF per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e chiedendo il recupero di componenti negativi di reddito indebitamente dedotti. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello dinanzi alla commissione tributaria regionale, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando: violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione dell'art. 654 c.p.p.; violazione dell'art. 109 TUIR. Secondo la ricorrente, la sentenza d'appello sarebbe affetta da motivazione apparente perché avrebbe deciso richiamando in sostanza solo l'assoluzione penale del contribuente per i medesimi fatti, senza una reale disamina delle ragioni di appello e delle questioni tributarie sulla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, non era apparente: il giudice d'appello aveva indicato il percorso logico seguito, valorizzando l'assoluzione penale del contribuente nel contesto della controversia tributaria e reputandola rilevante, pur nel rispetto dell'autonomia tra giudizio penale e tributario. La Corte ha inoltre osservato che, una volta escluso l'addebito erariale relativo alla partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, risultava inconferente la censura “a cascata” sull'art. 109 TUIR e sulla deducibilità/inerenza dei costi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne fosse priva.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo è ricondotto al vizio processuale per asserita motivazione apparente.
art. 654 c.p.p.
invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza del giudicato penale; la Corte non accoglie la censura.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in via derivata; la Corte osserva che, escluso l'addebito, la censura sulla deducibilità/inerenza dei costi non è comprensibile e non risulta adeguatamente introdotta.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
richiamato come base normativa del mancato diritto alla deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
indicato come disposizione introduttiva dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire, anche in modo sintetico, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia concisa o che si esprima per relationem, purché renda controllabile la ratio decidendi.
- In sede di appello tributario, la motivazione per relationem è legittima se il giudice aderisce alle argomentazioni del primo giudice e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di infondatezza dei motivi di gravame, consentendo il controllo tramite la lettura coordinata delle due decisioni.
- L'assoluzione in sede penale può essere valorizzata nel giudizio tributario come elemento della decisione, ma la sua rilevanza va esaminata nel quadro dell'autonomia tra processo penale e processo tributario.
- Una censura che si sviluppa in modo "a cascata" su una norma tributaria sostanziale è inammissibile o comunque inconferente se viene meno il presupposto fattuale dell'addebito contestato dall'Ufficio.
- Quando il giudice di merito esclude il fatto costitutivo dell'imposizione o della ripresa a tassazione, diventa incongrua la doglianza che presupponga la persistenza di quel medesimo fatto per contestare la disciplina della deducibilità dei costi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19657/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19658/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2024 del 17/07/2024
- ordinanza_civile · 17 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19680/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →