Cassazione Penale, Ordinanza n. 05348/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva mantenuto la prosecuzione dell'azione penale, ritenendo sufficiente la costituzione di parte civile della persona offesa a integrare la volontà punitiva richiesta ai fini della procedibilità a querela dopo la riforma Cartabia. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 82, comma 2, e 523 c.p.p., sostenendo che la mancata presentazione delle conclusioni scritte in appello avrebbe determinato una revoca tacita della costituzione di parte civile, da assimilare alla remissione tacita della querela, con conseguente difetto della condizione di procedibilità. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4, c.p., lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in relazione a prelievi abusivi di gas.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la costituzione di parte civile può equivalere a querela ai fini della procedibilità nei reati divenuti perseguibili a querela per effetto della riforma, e che la mancata presentazione di conclusioni scritte in appello non comporta revoca tacita della costituzione di parte civile né remissione tacita della querela. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo e che la Corte territoriale aveva escluso correttamente la circostanza per l'impossibilità di determinare con precisione l'entità di ciascun prelievo abusivo di gas. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 82, comma 2, c.p.p.
È richiamato dalla ricorrente come base per sostenere che la mancata presentazione delle conclusioni scritte in appello determinerebbe una revoca tacita della costituzione di parte civile; la Corte esclude tale effetto.
art. 523 c.p.p.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata presentazione delle conclusioni scritte; la Corte afferma che ciò non equivale a remissione tacita della querela.
art. 76 c.p.p.
Viene valorizzato il principio di immanenza della costituzione di parte civile, per cui le conclusioni rese in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma è richiamata come fonte della sopravvenuta procedibilità a querela per reati originariamente perseguibili d'ufficio.
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è riconoscibile solo se il pregiudizio è lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, considerando anche gli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei reati divenuti procedibili a querela per effetto della riforma, la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta anche da atti non formalmente qualificati come querela, purché idonei a esprimerla, come la costituzione di parte civile e la sua persistenza nei gradi successivi.
- La mancata comparizione della parte civile in appello e la mancata presentazione di conclusioni scritte non determinano, di per sé, la revoca tacita della costituzione di parte civile né la remissione tacita della querela, dovendosi applicare il principio di immanenza della costituzione ex art. 76 c.p.p.
- La revoca della costituzione di parte civile non coincide automaticamente con la remissione della querela: il venir meno dell'azione civile non implica, da solo, il venir meno della condizione di procedibilità penale.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio concretamente lievissimo e non può essere riconosciuta quando non sia possibile determinare con precisione l'entità del danno cagionato.
- In sede di legittimità, la censura che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sulla tenuità del danno, senza illustrare specificamente l'effettiva minima rilevanza economica del pregiudizio, è destinata a non superare il vaglio di ammissibilità.
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