Cassazione Penale, Sentenza n. 3923/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Russo ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione pari a euro 8.000,00 entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di sorveglianza speciale). Il ricorso contestava in primo luogo la valutazione della Corte territoriale che ha disatteso l'attestazione ISEE prodotta dall'imputato, sostenendo che la stessa fosse priva di valore perché basata su autocertificazione ritenuta non sanzionabile; la difesa lamentava omissione di accertamenti sulla reale impossidenza e la consequenziale motivazione carente. In secondo luogo si deduceva la mancata concessione delle attenuanti generiche ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p., con motivazione insufficiente da parte dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, perché la svalutazione dell'attestazione ISEE da parte della Corte d'appello era motivata in modo insufficiente; tuttavia, pur rilevando il vizio di motivazione, la Cassazione ha constatato che il reato si era estinto per prescrizione: il termine per il versamento scadeva il 24 dicembre 2015, con un termine massimo di prescrizione di cinque anni e sospensioni computate per complessivi 618 giorni che hanno portato la scadenza effettiva al 4 settembre 2022. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato (prescrizione). Non è stato disposto il proscioglimento pieno per non essere emersa prova evidente dell'inesistenza del fatto; la declaratoria è di estinzione della responsabilità per prescrizione.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede la responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di versamento della cauzione imposto con misure di prevenzione. La Cassazione ricorda che l'impossibilità economica di adempiere, se provata, esclude l'elemento soggettivo della contravvenzione e che il giudice deve accertare la reale condizione economica al momento dell'inottemperanza.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46 e 76)
Regolamenta le dichiarazioni sostitutive; la falsità delle autocertificazioni può integrare responsabilità penale (art. 76 DPR) e pertanto l'attestazione ISEE, pur essendo autocertificazione, non può essere automaticamente disattesa senza verifica argomentata.
D.P.C.M. 6 dicembre 2013, n. 159 (art. 10)
Regolamenta la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'ISEE e richiama l'applicabilità delle disposizioni del DPR 445/2000; la Corte ha ritenuto che la materia avrebbe richiesto una valutazione più approfondita della rilevanza probatoria dell'ISEE.
art. 483 cod. pen.
Norma sanzionatoria per le false attestazioni che la Corte ritiene rilevante per sostenere che un'autocertificazione non sia automaticamente priva di conseguenze né di valore probatorio.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme sulle attenuanti generiche e sul loro apprezzamento nel giudizio di merito; il ricorrente ha lamentato insufficiente motivazione del diniego, censura ritenuta non manifestamente infondata ma non decisiva ai fini della declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 3-bis, quarto comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata per affermare che l'inosservanza dell'ordine di versare la cauzione è contravvenzione la cui consumazione coincide con la scadenza del termine per il versamento.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Determinano il termine ordinario e massimo di prescrizione: la Corte ha applicato il termine massimo quinquennale alla contravvenzione contestata e ha computato le sospensioni rilevanti.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Norma emergenziale considerata ai fini delle sospensioni del decorso della prescrizione durante il periodo Covid; la Cassazione ha computato la relativa sospensione tra le interruzioni del termine prescrizionale.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha verificato che non risultasse dagli atti prova evidente dell'inesistenza del fatto o che non fosse reato; perciò ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e non un proscioglimento pieno.
Massime di principio
- L'attestazione ISEE, pur essendo una autocertificazione, ha valore probatorio e non può essere automaticamente disconosciuta: il giudice deve motivare adeguatamente la sua esclusione e, se necessario, attivare accertamenti (es. incroci con INPS/Agenzia delle Entrate).
- L'impossibilità economica di versare una cauzione è una causa di esclusione della responsabilità per il reato di inosservanza dell'obbligo di cauzione, ma grava sull'imputato l'onere di allegazione degli elementi che giustificano l'inadempimento; spetta poi al giudice verificarne la fondatezza.
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica e non formule di stile; il mancato apprezzamento può essere oggetto di censura in Cassazione se privo di adeguata giustificazione.
- La decorrenza della prescrizione per contravvenzioni legate a obblighi di pagamento coincide con la scadenza del termine per adempiere (dies a quo = data ultima per il versamento); è fondamentale computare correttamente sospensioni e interruzioni del termine prescrizionale.
- Se, in sede di Cassazione, emerge l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza di merito va annullata senza rinvio; ciò non equivale a proscioglimento se non sussiste prova evidente dell'inesistenza del fatto.
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