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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25312/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già destinatario di sentenza di parziale riforma in appello con conferma della responsabilità per truffa aggravata e rideterminazione della pena, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 2, quarto comma, c.p. e all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p. Sostiene che la persona offesa non avrebbe mai presentato denuncia-querela, pur richiamata come tale dalla Corte territoriale, e che tale omissione avrebbe dovuto essere letta come volontà implicita di remissione della querela, con conseguente applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole e venir meno della procedibilità. In sostanza, il ricorrente contesta la permanenza della procedibilità e chiede di valorizzare la nuova disciplina della truffa aggravata introdotta nel 2024 e la pretesa remissione tacita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che agli atti risultava una valida denuncia-querela presentata dalla persona offesa in data 2 aprile 2019. Ha poi osservato che, al momento del fatto e della proposizione dell'appello, il reato era ancora procedibile d'ufficio, poiché la condotta era stata commessa il 27 marzo 2019, prima dell'introduzione del n. 2-ter dell'art. 640, comma 2, c.p., inserito solo con legge n. 90 del 2024. Ha infine escluso la remissione tacita, perché l'art. 152, comma 3, n. 1, c.p. richiede la mancata comparizione del querelante citato come testimone, circostanza che nel caso concreto non risultava affatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2, quarto comma, c.p.

    La norma è richiamata dal ricorrente per invocare la disciplina più favorevole sopravvenuta, ma la Corte esclude che possa incidere sulla procedibilità nel caso concreto, perché al momento del fatto e dell'appello la nuova causa di procedibilità a querela non era ancora operante per quella fattispecie.

  • art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p.

    La disposizione, introdotta dalla legge n. 90 del 2024, è richiamata per affermare che la truffa aggravata è ora procedibile a querela della persona offesa, salvo le aggravanti indicate; tuttavia non si applica retroattivamente al caso esaminato come causa di mutamento della procedibilità.

  • art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.

    È la qualificazione aggravata riferita al fatto commesso prima della modifica del 2024; la Corte osserva che, al tempo del fatto, la truffa era contestata in tale forma e restava procedibile d'ufficio.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    È richiamato nel capo di imputazione come ulteriore aggravante della truffa contestata.

  • art. 152, comma 3, n. 1, c.p.

    La remissione tacita della querela si configura quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza nella quale sia stato citato come testimone; poiché tale citazione non risultava, la Corte esclude la remissione tacita.

  • art. 610 comma 5 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 611 comma 1-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato quanto ai limiti di enunciazione dei motivi del ricorso.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01

    È richiamato per affermare che la Corte può accedere agli atti quando la questione dedotta ha natura processuale.

  • legge 28 giugno 2024, n. 90

    Ha introdotto il n. 2-ter dell'art. 640, comma 2, c.p., che prevede la procedibilità a querela per la nuova fattispecie aggravata.

Massime di principio

  • Quando la censura riguarda la procedibilità o la remissione della querela, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti del procedimento per verificare l'effettiva esistenza della denuncia-querela o degli atti rilevanti.
  • La disciplina sopravvenuta che modifichi il regime di procedibilità del reato non incide automaticamente su fatti commessi e giudizi già incardinati sotto una diversa cornice normativa, occorrendo verificare in concreto la sequenza temporale del fatto, della contestazione e dell'introduzione della nuova norma.
  • La remissione tacita della querela non può desumersi in via presuntiva da una mera asserita assenza della persona offesa: è necessario che ricorrano i presupposti legali, tra cui la citazione del querelante come testimone e la sua mancata comparizione senza giustificato motivo.
  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge su profili processuali non consente di sovvertire l'accertamento degli atti quando questi dimostrino la regolare presentazione della querela e l'assenza delle condizioni per la remissione tacita.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

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