Ordinanza n. 4182/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’avviso prot. n. 76336 del 29 maggio 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Direzione Generale per il Personale Scolastico, con cui veniva riformulato il giudizio di un quesito, con riduzione del punteggio assegnato alla parte ricorrente; - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 62/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez P.A. e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez P.A. e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante, previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati; nonché per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la riformulazione del punteggio attribuito alla parte ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2024: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 13 gennaio 2026: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio di 62/100 nella prova scritta, unitamente agli atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso ministeriale che ha riformulato il giudizio relativo a un quesito, riducendo il punteggio attribuito, nonché gli esiti della prova scritta, l’attribuzione del punteggio di 62/100, gli atti di approvazione e validazione dei quesiti e delle risposte ritenute corrette e, ove occorrente, il decreto ministeriale disciplinante la procedura. Ha dedotto l’illegittimità dei quesiti somministrati, ritenuti irragionevoli, erronei e svianti, chiedendo il riconoscimento di un punto per ciascun quesito contestato, la riformulazione del punteggio e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito, il successivo decreto di rettifica e l’ulteriore decreto di rettifica del 18 dicembre 2025. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la difesa della ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a notificare mediante pubblici proclami l’atto recante i motivi aggiunti notificati il 13 gennaio 2026, in ragione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati risultanti dalla graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso le questioni di rito, di merito né quelle relative alle spese. Ha ritenuto necessario attendere lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti da parte dell’amministrazione, termine non ancora maturato al momento della discussione. Ha pertanto riservato la decisione sulla richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e ha rinviato la trattazione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, alla pubblica udienza dell’8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
termine a difesa di 60 (sessanta)
Il giudice ha ritenuto di dover attendere la scadenza del termine per il deposito di memorie e documenti prima di decidere sulla richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e di trattare il merito.
art. 30 c.p.a.
La disposizione è richiamata nella domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
È indicata quale base normativa della procedura concorsuale per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici; la sua applicazione non è stata esaminata nell’ordinanza.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
È richiamato quale atto attuativo della procedura e tra gli atti eventualmente impugnati; la sua legittimità non è stata esaminata.
Massime di principio
- Quando, alla data della discussione, non sia ancora decorso il termine a difesa concesso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti, il giudice può riservare ogni decisione e rinviare la trattazione del ricorso a una successiva udienza.
- La decisione sulla richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere riservata quando il contraddittorio e il termine a difesa dell’amministrazione non siano ancora compiutamente maturati.
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