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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 300 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un esercizio commerciale utilizzava un impianto di videosorveglianza con 25 telecamere senza idonei cartelli informativi, in violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo di informativa ex artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Pur essendo presente un maxi-schermo interno con le immagini riprese, tale modalità non è stata ritenuta sufficiente a soddisfare integralmente gli obblighi informativi. Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, irrogato una sanzione di 3.000 euro e ordinato al titolare di rendere l’informativa mediante idonea cartellonistica entro 30 giorni dalla notifica.

Titolare di un esercizio commerciale sanzionato per videosorveglianza senza adeguata informativa agli interessati

Videosorveglianza in esercizio commerciale senza informativa agli interessati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato da un titolare di un esercizio commerciale a Nettuno, relativo a un impianto di videosorveglianza composto da 25 telecamere. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione della Polizia locale, che aveva trasmesso il verbale del sopralluogo del 19 luglio 2025.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Dagli atti acquisiti è emerso che l’impianto risultava attivo e funzionante, ma privo di cartelli informativi della presenza delle telecamere. Durante il controllo, il funzionamento del sistema era comunque desumibile dalla visualizzazione delle immagini su un maxi-schermo collocato all’interno dell’esercizio e visibile agli avventori.

Con nota del 13 febbraio 2026, l’Ufficio ha notificato l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Il titolare non ha presentato scritti difensivi né fornito elementi utili a dimostrare l’adeguamento del trattamento.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ricorda che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo informativo previsto dall’art. 13 GDPR.

Per i sistemi video, gli interessati devono essere informati prima di accedere all’area sorvegliata, mediante cartelli idonei a renderli consapevoli della presenza del sistema. Sono richiamati:

  • il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010 sulla videosorveglianza;
  • le FAQ dell’Autorità in materia;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un sistema informativo a due livelli e cartelli con le informazioni essenziali, ben visibili, intelligibili e leggibili.

Valutazioni del Garante sulla violazione

L’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, l’assenza di idonei cartelli informativi rendesse illecito il trattamento. La mera presenza di un maxi-schermo interno, che mostrava le immagini riprese, non è stata considerata sufficiente, perché consente di percepire la videosorveglianza solo dopo l’accesso ai locali e non realizza integralmente l’informativa richiesta dall’art. 13 GDPR.

Il Garante ha quindi confermato la violazione del principio di trasparenza e dell’obbligo di informativa, dichiarando l’illiceità del trattamento.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all’art. 83, par. 1.

Sono stati valorizzati:

  • la natura colposa della condotta;
  • la possibile ampia platea di interessati, trattandosi di un esercizio aperto al pubblico;
  • l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare;
  • la presenza del maxi-schermo visibile agli avventori come elemento attenuante.

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 3.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Misure correttive e adempimenti imposti

Oltre a dichiarare l’illiceità del trattamento, il Garante ha ordinato al titolare:

  • di pagare la sanzione di euro 3.000 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
  • di conformare il trattamento al GDPR entro 30 giorni, predisponendo idonea cartellonistica informativa ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR.

È stata inoltre richiamata la facoltà di definire la controversia con il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione nei termini previsti dall’art. 166, comma 8, del Codice privacy e dall’art. 10 del d.lgs. 150/2011.

Ulteriori disposizioni

Il provvedimento dispone anche la pubblicazione sul sito del Garante, con omissione dei dati personali del legale rappresentante, e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dal Codice privacy e dal d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamento

Il procedimento trae origine da una comunicazione della Polizia locale di Nettuno, che ha trasmesso il verbale di sopralluogo del 19 luglio 2025 presso un esercizio commerciale. Dal controllo è emersa la presenza di un impianto di videosorveglianza composto da 25 telecamere privo di cartelli informativi. L’Autorità ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Valutazione giuridica della videosorveglianza

Il Garante ribadisce che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare il principio di trasparenza. In particolare, gli interessati devono essere informati prima di accedere alle aree videosorvegliate mediante apposita segnaletica. Sono richiamate le Linee guida EDPB n. 3/2019 e il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010, che prevedono un’informativa a due livelli e cartelli ben visibili, leggibili e collocati in modo da rendere percepibile la presenza del sistema.

Illiceità del trattamento e sanzione

L’Autorità ha ritenuto che la sola visualizzazione delle immagini su un maxi-schermo interno, visibile agli avventori solo dopo l’ingresso nell’esercizio e solo se l’impianto è attivo, non soddisfi integralmente l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. È stata quindi dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. Considerati la natura colposa della condotta, l’ampia platea di interessati e, in attenuazione, l’assenza di precedenti specifici e la presenza del maxi-schermo, il Garante ha determinato la sanzione in euro 3.000.

Misure correttive e termini

Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha adottato una misura correttiva ex art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, imponendo al titolare di conformare il trattamento al Regolamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, mediante l’apposizione di idonea cartellonistica informativa. È stato inoltre previsto il pagamento della sanzione entro 30 giorni, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge.

Come è indicizzato

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