Sentenza n. 8715/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo elenco delle quote di pay-back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione (doc. 1); - della comunicazione, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec in data 14.12.2022, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale (doc. 2); - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, per quanto occorrer possa, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dal decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, elencate nella determina regionale; - della nota esplicativa del Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, che definisce il procedimento utilizzato per il calcolo del ripiano della spesa per l''''acquisto dei dispositivi medici e con cui definisce le modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta (doc. 3); - oltre che dei seguenti atti e provvedimenti aventi carattere generale, quali atti presupposti e comunque strettamente connessi: - Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 con relativi allegati, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 4); - Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, (Linee Guida), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 5); - l''''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 6); - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 7); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto, a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l''''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione e richiesta della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale recante l’elenco delle aziende obbligate e degli importi dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 e gli atti presupposti, statali e regionali, relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati contestati, tra gli altri, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti di certificazione e quantificazione del fatturato. Dal testo emerge che le censure rivolte agli atti statali riguardavano la legittimità del meccanismo di payback, anche sotto il profilo della lesione della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge, dell’irretroattività e della tutela dell’affidamento. Quanto agli atti regionali, la controversia investiva l’individuazione dell’impresa e la determinazione della quota di ripiano sulla base dei dati contabili e del fatturato relativo agli anni considerati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella parte relativa agli atti statali, richiamando i propri precedenti e, soprattutto, la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Secondo il giudice costituzionale, il meccanismo di payback applicabile al quadriennio 2015-2018 è ragionevole e proporzionato, poiché mira alla razionalizzazione della spesa sanitaria, opera nell’ambito di un tetto di spesa e pone sulle imprese un contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici. È stata inoltre ritenuta rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri generali della procedura. Non è stata ravvisata neppure una violazione dell’irretroattività o dell’affidamento: l’obbligo di ripiano era già previsto dal 2015 e la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già delineate senza innovare sostanzialmente l’obbligazione. Il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali applicativi, indicando come giudice munito di giurisdizione l’autorità giudiziaria ordinaria. Le attività regionali consistono, secondo la sentenza, nella verifica tecnico-contabile dei dati, nella compilazione dell’elenco delle imprese, nel calcolo matematico della quota e nell’imposizione del pagamento secondo criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La posizione dell’impresa è pertanto qualificata come diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo dovuto, nell’ambito di un rapporto obbligatorio patrimoniale. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disposizione costituisce la base normativa del tetto di spesa per i dispositivi medici e del meccanismo di ripiano per gli anni 2015-2018, individuando i criteri generali dell’obbligo e le attività spettanti alle amministrazioni.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
I commi disciplinano la procedura di determinazione e ripiano dello sforamento, attribuendo alle regioni il compito di verificare i dati contabili, individuare le imprese obbligate e determinare le quote secondo parametri già fissati.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e gli elementi generali del procedimento di ripiano.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione dell’affidamento delle imprese, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile nei suoi tratti essenziali sin dal 2015.
art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
La disciplina non viola il principio di irretroattività né la tutela dei beni patrimoniali, poiché gli atti del 2022 hanno reso operative obbligazioni già previste dalla disciplina del 2015.
art. 133 c.p.a.
La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
La parte può riassumere davanti al giudice ordinario la controversia relativa agli atti regionali entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha motivato mediante richiamo ai propri precedenti conformi, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Massime di principio
- Nel meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, la disciplina legislativa individua sufficientemente i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri generali del ripiano, rispettando la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.
- Il payback sui dispositivi medici, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e configurato come contributo solidaristico nell’ambito di un tetto di spesa, non viola di per sé la libertà di iniziativa economica quando risulti ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità perseguita.
- L’introduzione nel 2022 delle procedure operative per il ripiano degli sforamenti relativi agli anni 2015-2018 non comporta retroattività sostanziale quando l’obbligo di ripiano era già previsto dalla disciplina vigente dal 2015 e gli atti successivi si limitano a renderlo concretamente applicabile.
- Le attività regionali di verifica contabile, individuazione delle imprese obbligate, calcolo del fatturato e determinazione matematica della quota di ripiano, quando integralmente vincolate dalla legge e dagli atti statali, non costituiscono esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie concernenti il corretto calcolo della quota di payback regionale, inserite in un rapporto obbligatorio patrimoniale e non intermediate dall’esercizio di potere amministrativo, riguardano diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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