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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19962/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corrao impugnava la condanna a multa (200 euro) per lesioni colpose in violazione delle norme sulla circolazione (art. 141 cod. strada), deducendo vizio di motivazione: sosteneva che il giudice di pace avesse errato nella valutazione del nesso causale e nella ricostruzione della dinamica del sinistro (contestando l'esclusione della manovra di inversione a "U" da parte della vittima), chiedeva in subordine una consulenza tecnica ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 590-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000, l'appello contro sentenza del giudice di pace che applica la sola pena pecuniaria è convertito in ricorso per cassazione: in tale ipotesi è consentito sindacare solo vizi di legittimità e non vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto improponibili i motivi di fatto dedotti, ha altresì escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 590-bis (che riguarda solo lesioni gravi/gravissime), e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 141 cod. strada

    Norma richiamata in relazione alla violazione delle norme sulla circolazione stradale che ha formato il fondamento del reato di lesioni colpose contestato

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 274/2000

    L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento

    Stabilisce che l'appello avverso sentenza del giudice di pace sanzionata solo con multa è convertito in ricorso per cassazione, limitando i mezzi di impugnazione ai soli vizi di legittimità

  • art. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.

    Art. 590-bis disciplina le lesioni stradali per lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme sulla circolazione; la Corte ha sottolineato che tale disciplina non è applicabile alle lesioni lievi (oggetto del presente procedimento) e che non è lecito combinare frammenti normativi tra fattispecie diverse per creare rimedi non previsti

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Richiamato quale norma che limita al motivo di cassazione per vizi di legittimità l'impugnazione derivante dalla conversione dell'appello contro multa del giudice di pace

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Norma citata unitamente all'art. 606 c.p.p. a conferma del regime limitato del ricorso derivante dalla conversione dell'appello

  • art. 603 c.p.p.

    Norma che disciplina la consulenza tecnica richiesta dalla difesa; la Corte ha ritenuto però inammissibile il ricorso prima ancora di entrare nel merito della richiesta di C.T.U.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna per inammissibilità; applicata dalla Corte per l'importo di euro 3.000

  • Cost., artt. 3 e 24

    Riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d.lgs. 274/2000: la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione in precedenti pronunce, affermando la legittimità della disciplina che limita il secondo grado per le sanzioni di lieve entità

Massime di principio

  • Quando l'appello avverso una sentenza del giudice di pace è convertito in ricorso per cassazione (art. 37 d.lgs. 274/2000), il sindacato è limitato ai vizi di legittimità: non è possibile rinnovare in cassazione censure di merito o di fatto relative alla valutazione probatoria o alla motivazione
  • Le contestazioni esclusivamente sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale (vizi di motivazione) non sono ammissibili in cassazione se l'impugnazione deriva dalla conversione prevista per le multe del giudice di pace
  • L'attenuante/detrazione prevista dall'art. 590-bis riguarda specificamente lesioni stradali gravi o gravissime e non si applica alle lesioni lievi; non è consentito combinare parti di fattispecie penali diverse per creare un regime normativo non previsto
  • Se si ritiene che siano necessari approfondimenti tecnici sulla dinamica del fatto (perizia), occorre proporre i rimedi nel grado di giudizio competente; in cassazione la richiesta di CTU è di norma inammissibile se il ricorso è già dichiarato ammissibile solo sotto profili di diritto
  • In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali derivanti dalla limitazione legislativa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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