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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16152/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore per il corrispettivo di forniture di bovini nei confronti della società debitrice originaria e anche della società che aveva acquistato un ramo d'azienda della debitrice. La cessionaria ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il ramo acquistato riguardasse esclusivamente l'autotrasporto e non l'attività commerciale connessa alle forniture fatturate, sicché non avrebbe dovuto rispondere dei debiti della cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c.; ha inoltre contestato la tempestività e i presupposti del decreto ingiuntivo, la mancata ammissione di prove istruttorie, l'ammissibilità di documenti prodotti in appello, la gestione della consulenza tecnica d'ufficio e l'applicazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto alle domande formulate. La Corte d'appello ha rigettato l'appello e la società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, tutti dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto in larga parte i motivi generici, non autosufficienti e comunque diretti a una rivalutazione del merito, oltre che non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e per improprio tentativo di rivalutare prove e riparto dell'onere probatorio; il secondo perché la censura di omessa pronuncia era smentita dal testo della sentenza d'appello e comunque non sviluppata in modo conforme ai requisiti del ricorso; il terzo per mancata specifica censura della valutazione di irrilevanza e per difetto di localizzazione dei documenti; il quarto perché nuovamente volto a una ricostruzione fattuale alternativa e privo di specificazione sull'ipotetica querela di falso; il quinto per genericità e mancato confronto con la motivazione sulla consulenza tecnica; il sesto perché investiva questioni di fatto già esaminate e perché non era necessario un autonomo accertamento giudiziale di inefficacia della cessione, essendo stata provata la cessione stessa e correttamente applicato l'art. 2560 c.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    In presenza di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, la responsabilità dell'acquirente per i debiti della cedente è valutata in relazione ai debiti risultanti dalle scritture contabili e inerenti alla parte di azienda trasferita; la Corte conferma l'applicazione della norma sulla base della cessione provata in atti.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato dalle opponenti per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo, ma la doglianza è stata respinta nei gradi di merito.

  • art. 644 c.p.c.

    Invocato per l'asserita tardiva notificazione del decreto ingiuntivo; la Corte rileva che i giudici di merito hanno accertato la notifica entro il termine di sessanta giorni.

  • art. 2697 c.c.

    La sua dedotta violazione è stata ritenuta formulata in modo generico e assertivo, non idoneo a fondare un motivo di legittimità, poiché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta del giudice di attribuire diversa forza di convincimento alle prove è attività valutativa insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non si concretano in una critica specifica della decisione impugnata, risolvendosi in un 'non motivo'.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È ribadito l'onere di specificare e localizzare nel ricorso documenti, atti e risultanze processuali; la mancata indicazione rende i motivi inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza d'appello aveva effettivamente esaminato la questione dedotta; inoltre non era configurabile l'asserita omissione rispetto a una domanda autonoma sull'inefficacia della cessione.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato nel motivo concernente la consulenza tecnica d'ufficio, ma la Corte non ravvisa vizi nella c.t.u. e condivide le conclusioni peritali.

  • art. 2722 c.c.

    Il richiamo all'inammissibilità di documenti contrari al contenuto dell'atto di cessione è riportato come motivazione della corte d'appello, non censurata in modo specifico nel ricorso.

  • art. 2724 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 2722 c.c., ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione dei documenti.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    La doglianza sulla mancata trasmissione delle osservazioni del consulente tecnico di parte è ritenuta generica e comunque non idonea a scalfire la motivazione della corte territoriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a base dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito processuale sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica un errore di diritto nella regola di giudizio o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; non è consentito trasformare tali censure in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: documenti, scritture contabili, atti processuali e risultanze peritali devono essere specificamente indicati, trascritti o localizzati; la loro mera evocazione in forma generica rende il motivo inammissibile.
  • La censura di omessa pronuncia richiede il confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non può fondarsi su una mera riproposizione della doglianza già esaminata dal giudice di merito.
  • In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, la responsabilità dell'acquirente verso i debiti della cedente va verificata sulla base dell'effettiva pertinenza dei debiti alla parte trasferita e delle risultanze contabili; una volta provata la cessione, non è necessario un autonomo accertamento giudiziale dell'inefficacia della cessione se tale inefficacia non è specificamente dedotta e provata.
  • La contestazione dell'ammissibilità di nuovi documenti o della consulenza tecnica d'ufficio deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando in modo puntuale perché la prova o il documento sarebbero decisivi e rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAziendaCessione del creditoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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