Ordinanza n. 3156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00226/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare relativa a una procedura per domande di sostegno agricolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa agricola ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nell'ambito di una procedura per l'erogazione di sostegni in agricoltura. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello; la contestazione cautelare riguardava il mancato riconoscimento, allo stato, della necessità di una tutela urgente rispetto alla posizione dell'appellante nella procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto di un adeguato periculum in mora. Ha rilevato che l'istruttoria sulle domande finanziabili era ancora in corso e che la domanda dell'appellante avrebbe potuto risultare finanziabile in caso di scorrimento dell'elenco delle domande ricevibili. Inoltre, non era comprovato né l'esaurimento delle risorse disponibili né l'imminente assegnazione integrale delle stesse; pertanto non emergeva un pericolo attuale di definitiva perdita del bene della vita. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di concedere la tutela cautelare limitata alla celere fissazione dell'udienza di merito dinanzi al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
tutela cautelare limitata alla celere fissazione dell'udienza di trattazione di merito
La misura di celere fissazione dell'udienza di merito non è stata concessa perché, in assenza di un pericolo attuale di definitiva perdita del bene della vita, non sussistevano i presupposti per una tutela cautelare, neppure nella forma attenuata prevista dalla disposizione.
art. 62 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base processuale dell'appello cautelare; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- In una procedura di finanziamento pubblico ancora in fase istruttoria, la tutela cautelare richiede la prova di un pericolo attuale e concreto di definitiva perdita del beneficio; la mera possibilità che le risorse vengano esaurite non è sufficiente.
- Quando l'istruttoria sulle domande finanziabili è ancora in corso e la domanda del ricorrente potrebbe essere finanziata anche mediante lo scorrimento dell'elenco delle domande ricevibili, manca il periculum in mora se non è dimostrato l'imminente esaurimento o l'integrale assegnazione delle risorse.
- L'assenza di un periculum in mora attuale impedisce non solo la concessione della sospensione cautelare, ma anche l'adozione della misura di celere fissazione dell'udienza di merito prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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